<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Treviattiva: regolamento autonoleggio e taxi
 

Area pubblica di civile confronto

@ treviattiva.it
 

******************************************************ALLEGATO A***

Città di Trevi

Regolamento autonoleggio e taxi

Istruttoria

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La normativa del settore

Il servizio di trasporto professionale di persone, che assolve ad una assai importante funzione integrativa rispetto ai servizi ferroviari e pubblici di linea su gomma, comprende due ipotesi che, sia sotto il profilo normativo sia sotto quello organizzativo, è necessario trattare distintamente.

Abbiamo, infatti, da un lato il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente ed il servizio di taxi che concernono il trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone essendo effettuato con l'uso di autovetture, motocorrozzette, veicoli a trazione animale, aventi capienza fino a nove posti, compreso il conducente, dall’altro il servizio reso con l’uso di autobus, minibus o autobus corto, servizi di trasporto scolastico e comunque per più di nove persone oggetto di apposita disciplina.

L’autonoleggio da rimessa ed il servizio con taxi sono disciplinati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché, nella regione Umbria, dalla legge regionale 14 giugno 1994 n. 17 che, nel tempo, ha subito alcune modifiche.

Dapprima, infatti, è intervenuta la legge regionale 30 giugno 1999, n. 19 che, in attuazione delle disposizioni in materia di organismi inutili, ha abolito la previsione delle commissioni consultive regionale e comunale, poi la legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42 ha affidato al solo Comitato regionale di controllo la verifica del rispetto delle norme da parte dei regolamenti comunali - precedentemente attribuita alle Province - venuta definitivamente meno con l’abolizione del suddetto comitato in seguito alle recenti riforme costituzionali, infine la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 4 ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia, ha abbassato da 65 a 60 anni l’età massima per la conduzione di veicoli da rimessa, ha posto il requisito della residenza in Umbria per l’ottenimento delle autorizzazioni.

Come accennato, le figure previste dalla legge n. 21 sono due:

nel noleggio con conducente, il servizio è fornito da autisti contattati presso la rimessa o al domicilio o, ormai, al cellulare e comunque non presso aree pubbliche di stazionamento, i prezzi sono concordati ed è utilizzato specialmente per i viaggi di maggiore percorrenza;

il servizio di taxi, invece, è finalizzato principalmente ad esigenze immediate che non consentono prenotazioni e di minore percorrenza; è di norma reso da auto ferme in attesa in apposite aree di maggiore richiesta dell'utenza o fermate a vista.

Profonde sono le differenze tra le due figure, in relazione alla diversa funzione che assolvono, sicuramente più prossima al servizio pubblico nel caso dei taxi. Per tale motivo diversa è l’attenzione del legislatore che prevede per questa seconda ipotesi controlli più puntuali a garanzia dell’utenza.

Quanto ai requisiti per l'esercizio dell'attività, la legge nazionale prevede un apposito ruolo dei conducenti, tenuto dalle Camere di Commercio e di validità provinciale, il cui accesso è disciplinato sia dalla legge nazionale sia dettagliatamente dalle norme regionali che prevedono, come in genere avviene per ogni attività produttiva soggetta a titolo autorizzatorio, requisiti generali (obbligo scolastico, età massima, residenza nella regione), morali (requisiti antimafia, assenza di certe condanne) e professionali consistenti nel superamento di un esame di idoneità e nel possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) ai sensi dell'articolo 116 del Codice della Strada.

Specifiche disposizioni sono poi dettate per vigilare sulla correttezza e sulla sicurezza del servizio che, in quanto servizio pubblico integrativo, riveste particolare importanza per la collettività. In questo campo ampia è la discrezionalità del Comune che può stabilire obblighi e divieti atti a conferire allo stesso caratteristiche di serietà, correttezza, modernità.

La valenza pubblica di queste attività giustifica la disposizione che prevede la programmazione comunale del settore, attraverso appositi regolamenti aventi il compito di disciplinare l'assegnazione delle autorizzazioni per noleggio e delle licenze di taxi attraverso un concorso pubblico ed un relativo bando, sulla base di criteri stabiliti dai comuni nel pubblico interesse, nonché la compiuta disciplina del servizio: dalle sostituzioni, al trapasso della titolarità dell'attività, alle tariffe.

E’ evidente che punto focale del regolamento è la scelta, di natura ad un tempo tecnica e politica, del numero delle nuove licenze o autorizzazioni da mettere a disposizione degli interessati. Il respiro, come si suol dire, da dare al settore dipende essenzialmente da valutazioni discrezionali da operare sulla base delle indicazioni fornite dalla legge regionale (popolazione, distanze, attività presenti sul territorio) e dal contemperamento di opposte esigenze di mantenimento di livelli remunerativi per le attività presenti ed introduzione di elementi di sana concorrenza.

2. Il Comune di Trevi (Liberamente tratte dai siti istituzionali e della Pro-loco)

Cenni storico-artistici

L'origine di Trevi, nel cui territorio stanziarono civiltà preistoriche, è legata agli antichi Umbri e, successivamente ai Romani sotto il cui impero acquistò rilevanza grazie alla Via Flaminia nei cui pressi si svilupparono numerosi insediamenti, a valle dell’antica città fortificata, come testimoniano i resti in località Pietrarossa.

Trevi estendeva i suoi ampi domini su gran parte della valle del Clitunno fino ai Monti Martani e sulla della zona montana. Sede di diocesi, fu gastaldato longobardo poi libero comune spesso in guerra con quelli vicini e specialmente Spoleto, soggetta al dominio di vari capitani e della Chiesa, fino all’unificazione del Regno d’Italia. Nel basso Medioevo e nel Rinascimento ebbe il suo periodo migliore, caratterizzato da straordinari commerci e dalla nascita dei primi Monti di pietà e tipografie. Testimoniano il suo passato momenti di pregio quali il Duomo dedicato a Sant’Emiliano del XII secolo e la chiesa gotica di San Francesco, il quattrocentesco palazzo comunale con la ricca pinacoteca e, poco fuori dal paese, la Madonna delle Lacrime e la chiesa romanica di San Pietro a Bovara.

La natura

Trevi, conta attualmente circa 7800 abitanti ed è posta a 412 metri sul livello del mare. Vivace centro agricolo nella Valle Umbra, conta piccole industrie specie alimentari e tessili e soprattutto ha riscoperto, negli ultimi anni, la grande risorsa del turismo legato sia alla ricchezza dei monumenti all’amenità del paesaggio. L’abitato, infatti, è immerso nel verde degli oliveti e dalla pianeggiante passeggiata alberata si gode il suggestivo panoramica della valle sottostante mentre, ad est in pochi minuti d’auto si raggiungono le vette del monte Brunette a m 1425 e del monte Serano a m 1429.

Le manifestazioni

Trevi è anche ricca di manifestazioni di ampio richiamo. Tra queste ricordiamo:

la processione notturna dell'Illuminata in onore del patrono Sant'Emiliano (27 gennaio);

il Martedi grasso e la Festa in piazza, durante il Carnevale;

Trevi in Piazza, in Agosto, con musica, teatro, gastronomia e folclore;

i numerosi appuntamenti dell’Ottobre trevano (palio tedi Terzieri, Scene di Vita medievale, Mostra del sedano nero, la manifestazione "andar per frantoi e mercatini" ecc.);

l’iniziativa "presepi per le strade" nel periodo natalizio;

numerose manifestazioni estive a cura di Associazioni e circoli.

I collegamenti

Quanto ai collegamenti esterni, il Comune risulta, innanzitutto, attraversato dalla strada statale n. 3 Flaminia, della quale si colloca tra il km. 141 ed il km. 147 e, in particolare, dista dall’autostrada A1, del sole, circa 90 km. se si considera il casello di Val di Chiana - Bettolle e circa 80 se si considera quello di Orvietio scalo.

Di grande rilievo, per l’analisi che qui dobbiamo condurre appaiono le due grandi innovazioni nella viabilità che interessa il Comune: l’apertura del traforo del Cerro che, all’altezza di Spoleto, collega la vallata di Trevi alla Valnerina ed al versante marchigiano e la ristrutturazione ed ammodernamento della S.S. n. 3 Flaminia che ha notevolmente ridotto i tempi di percorrenza per Foligno, Perugia, Spoleto e, all’ultimazione dei lavori sulla viabilità regionale più a nord, farà ancor più sentire i suoi effetti.

Dal punto di vista ferroviario, il Comune è posto sulla linea Orte-Falconara, mentre i servizi di autobus di linea, gestiti dalla Società La Spoletina Trasporti SSIT- coprono parte del territorio comunale e delle esigenze di collegamento con Foligno.

L’articolazione del territorio

Il territorio di Trevi presenta un numero elevato di nuclei abitati e di realtà minori, nel contesto dei quali, tuttavia, il capoluogo comunale conserva la funzione di punto di riferimento istituzionale.

Possiamo individuare, infatti:

Il Capoluogo comunale: riferimento politico ed amministrativo, sede del Municipio e della banca locale e che rappresenta il nucleo più antico;

La frazione di Borgo Trevi, e in genere la fascia lungo la Flaminia, intorno alla quale si assiste al maggiore sviluppo delle attività economiche;

Le altre frazioni e realtà minori

L’area montana

Ai fini che qui interessano è importante sottolineare la vicinanza e - se si vuole - una certa dipendenza, specie commerciale, dal Comune di Foligno che rappresenta ad un tempo sia la meta principale di spostamento per motivi di lavoro, sia il polo di riferimento per altre attività di vario genere (acquisti, divertimento, pratiche presso uffici e servizi). Anche il Comune di Spoleto è raggiungibile in pochi minuti d’auto, specie dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del tracciato della Flaminia.

La popolazione

L’andamento demografico comunale mostra negli anni una crescita costante, come evidenzia la tabella che segue:

Anno

abitanti

1981

7094

1985

7341

1991

7427

1999

7712

2001

7772

Il positivo trend, anche se sicuramente influenzato da fenomeni di immigrazione, è stato riscontrato anche nel periodo più recente, per cui possiamo ormai considerare raggiunta o prossima la meta delle 8.000 unità delle quali oltre la metà interessano la fascia della Flaminia.

Più dettagliatamente, dovremmo poter stimare con sufficiente approssimazione:

Zone o aree

Abitanti

Capoluogo e Piaggia

1000-1100

Fascia della Flaminia (da Bovara al confine con Foligno)

4000-4200

Pigge - Picciche -San Lorenzo

2000-2200

Zona montana

600-700

Quanto al turismo, come di è già detto, Trevi può sicuramente contare su molteplici elementi di richiamo.

Le caratteristiche del turismo di Trevi, che dopo l’apertura del traforo del passo del Cerro è ormai posto sulla direttrice del turismo religioso Assisi-Cascia, sono tali che il numero delle presenze registrate può dare solo in minima parte la misura dell’interesse che questo Comune suscita. Le forme di turismo di breve permanenza, infatti, appaiono decisamente predominanti e sicuramente in crescita.

In ogni caso, 25-30.000 arrivi ed 80-100.000 presenze sono i dati ricostruiti qualche anno addietro sulla base delle rilevazioni regionali.

3. Il servizio presente e le scelte

Il settore economico specificamente oggetto dell’analisi è, al momento, costituito da un numero di attività, nel complesso, assai limitato.

Abbiamo infatti, al 2003, la seguente situazione:

Nominativo

Tipo di noleggio.

Sede/Rimessa

Autoleader Srl

Senza conducente

Matigge Via Orvieto 9

CDA La Torre srl

Senza conducente

Cannaiola Via Castello 2

Pannaccio Automobili Snc

Senza consucente

Matigge Via Popoli 22

Mastro Srl

Senza conducente

Matigge Via Vigna delle Noci 8

Ciardelli Dario

Con conducente

Bovara Via G. Pucini 12

Euroviaggi Srl

Con conducente

Bastia Umbra

Abbiamo, dunque, quattro attività di noleggio senza conducente che, nella maggioranza dei casi, sono legate ad attività di commercio e riparazione di autoveicoli e due attività di autonoleggio con conducente. Manca totalmente il servizio di taxi e di noleggio di autobus.

Vi è poi il servizio di autonoleggio con scuolabus effettuato dalla SSIT s.p.a. che, tuttavia, esula dalla materia della nostra specifica trattazione, essendo regolata dal Decreto Ministero Trasporti 31-01-1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

In effetti, dunque, abbiamo solamente due attività di autonoleggio per far fonte a tutta la potenziale domanda dell’utenza sia degli 8.000 residenti sia turistica.

Quanto agli elementi di valutazione specifica indicati all’articolo 1 della legge regionale n. 17, ai fini della corretta determinazione dello sviluppo da dare al settore, si osserva:

la popolazione residente ed il turismo, come detto, sono in crescita;

il capoluogo comunale, costituito dal nucleo storico, dista all’incirca quattro km. dalla più vicina stazione ferroviaria con un itinerario, tuttavia, che essendo in ripida salita non consente di essere percorso a piedi;

le varie frazioni sono disseminate sul territorio ed alcune di esse appaiono decisamente distanti dalla stazione ferroviaria, dalle vie di grande comunicazione; alcune di esse, tra l’altro, non sono servite dal trasporto pubblico per cui per esse la possibilità di poter usufruire di servizi alternativi di autonoleggio o taxi appare una necessità imprescindibile, specie per quanto riguarda la popolazione anziani, sempre percentualmente più frequente a Trevi come ovunque;

al capoluogo, tra l’altro, è presente anche il Centro di rieducazione motoria, presso il quale i degenti restano mediamente per periodi anche lunghi (20-30 giorni) accuditi quotidianamente da familiari provenienti da varie località centroitaliane, con evidenti necessità di spostamento sul posto;

i mezzi di trasporto pubblico, attualmente presenti, hanno una frequenza che, tenuto conto di quanto si è detto a proposito dall’articolazione delle numerose frazioni sul territorio, non può che essere necessariamente bassa, di norma due volte al giorno. Ciò è palesemente di ostacolo ad una reale mobilità, tanto importante negli attuali ritmi della società;

alla luce di ciò, poca rilevanza ha la valutazione della capienza, sicuramente sufficiente alle esigenze dell’utenza;

i servizi ferroviari di cui Trevi usufruisce sono nel complesso limitati in quanto, essendo la stazione non presidiata, la maggioranza dei convogli si ferma presso le maggiori stazioni di Foligno e Spoleto; anche sotto tale profilo, dunque, la necessità di autonoleggio o taxi appare di tutta evidenza;

infine, per quanto riguarda le attività turistiche, commerciali, artigianali, culturali e sociali, di rilievo risulta lo sviluppo dell’apparato ricettivo e commerciale in genere. A tal proposito, anche gli utenti del centro commerciale Piazza Umbra avrebbero giovamento dalla presenza di una più ampia rete di servizi integrativi di trasporto.

L’analisi pur sommaria fin qui condotta è sufficiente a far concludere circa l’opportunità, se non anche necessità, di scelte di ampio respiro che consentano l’ingresso nel settore di altri operatori, offrendo anche ulteriori opportunità occupazionali.

Anche, infatti, tenuto conto di tutto il processo di liberalizzazione delle attività economiche, che ispira l'intera legislazione degli ultimi anni e dell'esigenza di non creare situazioni di monopolio o di oligopolio in danno agli utenti, scelte conservative apparirebbero difficilmente giustificabili.

Più in particolare, possiamo svolgere le considerazioni che seguono.

Servizio di taxi

Il servizio di taxi è certamente ritenuto più utile nei comuni di una certa ampiezza. In quelli minori lo stazionamento in attesa di clienti può risultare remunerativo solo in determinate aree a domanda più intensa, quali le stazioni ferroviarie o in vicinanza di monumenti di particolare pregio.

Le interviste condotte in altri Comuni mostrano che la richiesta di servizio taxi cresce in funzione dell'età dell'utente e dell'ampiezza della famiglia.

Anziani e famiglie numerose, dunque, sentono maggiormente l'assenza di un servizio, di fatto, sostitutivo dei servizi di linea.

Il servizio è richiesto soprattutto da pensionati e soggetti ad alto reddito.

Nel caso di Trevi, in cui attualmente non esiste alcun servizio di taxi, appare sicuramente sufficiente prevedere la possibilità di una sola nuova attività, ferma restando la possibilità di incrementi ulteriori nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità.

Noleggio da rimessa con conducente

Anche per il noleggio da rimessa, l'esigenza dell’utenza cresce con l'età, come è logico aspettarsi. Non sembrano esservi, invece, in genere grandi differenze legate all'attività lavorativa o all'ampiezza della famiglia.

Questo settore è particolarmente importante per lo sviluppo della città in quanto può consentire spostamenti rapidi e senza vincoli di orario e risultare non di rado un’alternativa non tanto ai me4zzi pubblici tradizionali quanto alle auto private.

Porre limiti numerici in questo settore, a differenza di quanto avviene per i taxi, appare non più rispondente alle logiche di sviluppo e libera concorrenza che animano il mondo economico, tenendo anche conto che il servizio di trasporto previamente concordato può interessare anche località assai distanti, può concernere veri e propri tours turistici dell’Umbria, essere utile alle imprese, al mondo del lavoro ecc.

Volendo, comunque, prevedere un tetto massimo di attività, a fini di chiarezza di riferimenti e non di contenimento programmatorio, e tenuto conto che il servizio attualmente e assai ridotto, se ne prevede l’incremento di almeno quattro-cinque unità.

Noleggio senza conducente

Se l’opportunità di porre limiti quantitativi per l’attività di noleggio con conducente è discutibile, questa certamente non sussiste per l’attività di noleggio senza conducente, già sottratta alla disciplina dell’articolo 86 del testo Unico di Pubblica sicurezza e oggi sottoposta a sola denuncia di inizio di attività ai sensi del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

Trattasi, invero, di un tipo particolare di locazione che, un tempo, era assoggettato alla disciplina di pubblica sicurezza per motivi di più intenso controllo.

 

*******************************************************ALLEGATO B ***

Regolamento autonoleggio e taxi

Testo degli articoli da uno a sedici approvato

dal consiglio comunale nella seduta dell'11 settembre 2003.

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COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

 

REGOLAMENTO COMUNALE

NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI

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INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 - Titoli necessari allo svolgimento dell'attività

Art. 3 - Titolarità delle autorizzazioni

Art. 4 - Autorizzazioni disponibili

Art. 5 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 - Titoli di priorità e loro verifica

Art. 7 - Trasferimento dell'autorizzazione o della licenza

Art. 8 - Commissione consultiva

CAPO II - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 9 - Sostituzioni e collaborazioni

Art. 10 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 11 - Aree di stazionamento dei taxi

Art. 12 - Norme di comportamento

Art. 13 - Tariffe, orari e turni

Art. 14 - Sanzioni

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 16 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione

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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina le attività di noleggio con conducente, senza conducente e di taxi nel Comune di Trevi.

Ai fini del presente regolamento di intendono:

per noleggio con conducente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'attività professionale di trasporto di persone con autista, prevista all'art. 85 del Codice della Strada, che rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, sulla base di corrispettivo concordato. Il servizio è svolto senza limiti territoriali e la sua prestazione non è obbligatoria;

per noleggio senza conducente, di cui al D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, l'attività professionale di chi, dietro corrispettivo, mette a disposizione di terzi veicoli per uso privato;

per servizio di taxi, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'attività professionale di trasporto di persone con conducente, prevista all'art. 86 del Codice della Strada, rivolta ad un'utenza indifferenziata che avanza, presso le apposite aree di stazionamento o con richiesta a vista, all'interno del territorio comunale, richiesta di trasporto secondo le tariffe fissate. Il prelievo della clientela deve avvenire nel territorio comunale ed il servizio è obbligatorio;

per legge, la legge 15.01.1992 n. 21;

per legge regionale, la L.R. Umbria 14 giugno 1994, n. 17 e successive modificazioni;

per codice della strada, il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Il Responsabile della Polizia Municipale, all'occorrenza, può dettare disposizioni integrative ed attuative del presente regolamento, senza procedimento di modifica dello stesso.

Le disposizioni relative al noleggio con autovetture si applicano, in quanto compatibili, anche al noleggio con conducente con motocarrozzette, veicoli a trazione animale e ad ogni altra ipotesi analoga non disciplinata da specifiche disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento di fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

 

Art. 2

Titoli necessari allo svolgimento dell'attività

Il servizio di noleggio con conducente e di taxi è sottoposto ad autorizzazione comunale, ai sensi della legge ed è rilasciata, in presenza dei previsti requisiti e presupposti, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Il servizio di noleggio senza conducente necessita di denuncia di inizio attività, ai sensi del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 in presenza dei previsti requisiti e presupposti, e non soggiace ad alcun limite numerico.

Ogni autorizzazione o licenza è relativa ad un singolo veicolo immatricolato.

Il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze è disposto unicamente a favore di soggetti iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio, di cui all'art. 6 della legge.

Le autorizzazioni e le licenze sono sottoposte a vidimazione annuale, entro il 31 dicembre, da parte dell'Ufficio Polizia Municipale, al fine della verifica della permanenza dei presupposti di rilascio. La vidimazione comprende il controllo di idoneità del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza, in osservanza degli articoli 93 ed 80 del Codice della strada.

 

Art. 3

Titolarità delle autorizzazioni

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 21/92 i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o di licenza di taxi, al fine dell'esercizio dell'attività, possono:

essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443;

associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;

essere imprenditori privati, nel solo caso di attività di noleggio.

Le autorizzazioni per noleggio e le licenze per taxi sono intestate ai singoli o, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il soggetto che ha conferito la propria autorizzazione o licenza è reintegrato nella titolarità; tuttavia, in caso di recesso la reintestazione non può avvenire se non decorso un anno. E’ fatta salva la facoltà di immatricolazione delle autovetture agli organismi indicati al comma 1, lettere b) e c) in conformità a quanto disposto dall’articolo 29 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 e successive modificazioni.

In capo al medesimo soggetto:

è vietato il cumulo delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi ;

è vietato il cumulo delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

 

Art. 4

Autorizzazioni disponibili

Tenuto conto degli elementi di valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale, all'entrata in vigore del presente regolamento sono disponibili le seguenti autorizzazioni e licenze, aggiuntive rispetto a quelle già rilasciate:

Autonoleggio con conducente: n. 4 nuove autorizzazioni;

Servizio taxi: n. 1 nuova licenza.

Ulteriori autorizzazioni e licenze sono disponibili in sostituzione di autorizzazioni o licenze cessate per revoca, decadenza o rinuncia.

 

Art. 5

Procedura di rilascio delle autorizzazioni

Per l’assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze è indetta selezione, mediante bando di concorso, emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, entro sei mesi dal giorno in cui si è resa disponibile almeno una autorizzazione o licenza.

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e contiene almeno:

il numero ed il tipo delle autorizzazioni disponibili;

i titoli di priorità previsti ed i relativi criteri di valutazione di cui all'articolo 6;

il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande;

eventualmente, lo schema di domanda.

Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che:

a) siano in possesso di iscrizione all'apposito ruolo dei conducenti;

b) dimostrino la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, anche sotto forma di contratto preliminare, purché già registrato o in corso di registrazione attestata da notaio;

c) dimostrino la disponibilità di una rimessa, in proprietà o locazione, anche sotto forma di contratto preliminare, purché registrato o in corso di registrazione attestata da notaio, che sia ubicata nel territorio del Comune di Trevi, presso la quale gli autoveicoli debbono essere obbligatoriamente ricondotti al termine della giornata o del servizio di maggiore durata.

La selezione delle istanze è effettuata attraverso la verifica dei titoli di priorità, di cui al successivo articolo 6, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La graduatoria degli aspiranti alle autorizzazioni o licenze è approvata con determinazione dirigenziale entro novanta giorni dalla conclusione della selezione e pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio. Nessun avviso è dato singolarmente ai partecipati al concorso.

Gli interessati possono fare opposizione alla graduatoria nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, il dirigente decide sulle stesse e rilascia le autorizzazioni o le licenze agli aventi diritto, secondo il numero delle autorizzazioni o licenze disponibili.

L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dal rilascio del titolo, pena la decadenza dello stesso.

 

Art. 6

Titoli di priorità e loro verifica

Costituiscono titoli di priorità per il rilascio delle autorizzazioni per noleggio con conducente e delle licenze per taxi, sulla base del punteggio appresso indicato:

la conoscenza della toponomastica e del territorio di Trevi e dei Comuni confinanti, fino a 5 punti;

in conformità a quanto previsto all’articolo 8 comma 4 della legge, l'avere esercitato il servizio di taxi, anche in qualità di collaboratore familiare o sostituto alla guida o l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con mansioni di guida di veicoli, in entrambi i casi per almeno sei mesi, fino a 4 punti;

la conoscenza della lingua inglese, fino a 3 punti.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, è accertato, secondo le rispettive competenze, da una commissione composta dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, che la presiede, da due Responsabili di servizio comunali e da un docente di lingua inglese, tutti designati con atto del Comandante medesimo. L’accertamento avviene con le seguenti modalità:

a) conoscenza della toponomastica: elaborato con almeno dieci quesiti a risposta breve;

b) conoscenza della lingua inglese: elaborato contenente la traduzione corretta dall’inglese all’italiano di un brano su temi attuali composto da almeno venti righe.

Il punteggio pieno previsto dalla lettera c) del comma 1 può essere assegnato soltanto in presenza di un elaborato senza alcun errore. L’accertamento del servizio prestato, di cui alla lettera b) del comma 1 avviene mediante autocertificazione in cui siano indicati con precisione i periodi di tempo e le ditte interessate, in modo da consentire i necessari riscontri.

L’ordine di graduatoria è stabilito sulla base del punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio è data preferenza al candidato più giovane.

 

Art. 7

Trasferimento dell'autorizzazione o della licenza

Ai sensi dell'articolo 9 della legge, l'autorizzazione per noleggio e la licenza di taxi possono essere trasferite per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge; quando il titolare si trovi in una o altra delle seguenti condizioni:

sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

abbia compiuto il sessantesimo anno di età;

sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento per atto tra vivi è disposto in seguito a comunicazione del titolare, inoltrata al Comune, contenente l'indicazione del cessionario, gli estremi dell'atto di cessione di azienda, registrato o in corso di registrazione attestata da notaio e la documentazione attestate l'eventuale presupposto di cui al punto c) del comma 1. Gli eventuali presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono accertati d'ufficio.

Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione per atto tra vivi non può essere attribuita altra autorizzazione o licenza per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione o la licenza può essere trasferita:

ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti, in seguito a comunicazione congiunta contenente l'indicazione dell'erede cessionario, degli estremi dell'atto di successione e della rinuncia degli eventuali coeredi;

ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti, in seguito ad istanza congiunta di detti eredi contenente l'indicazione del cessionario e gli estremi dell'atto di cessione e con autorizzazione comunale.

L'attività può essere iniziata dal cessionario dal momento della comunicazione, nelle ipotesi di cui al comma 2 e del comma 4, lettera a) o dal momento della richiesta di autorizzazione o di licenza nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera b).

Qualora le comunicazioni o le richieste di autorizzazione o licenza previste nel presente articolo non intervengano entro tre mesi dall'atto in caso di cessione per atto tra vivi, o di due anni nel caso di cessione per causa di morte, i titoli sono revocati.

 

Art. 8

Commissione consultiva

Ai sensi della L.R. 30 giugno 1999, n. 19, che ha abrogato l’articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, la commissione consultiva comunale, di cui all’art. 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soppressa.

La Giunta comunale, con proprio atto, ha facoltà di istituire, senza alcun onere per il Comune, una consulta comunale sperimentale per tutte le attività artigianali, disciplinandone compiti e finalità che, in ogni caso non possono consistere in funzioni amministrative o di procedimento che sono di esclusiva spettanza dei relativi responsabili.

 

CAPO II

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

 

Art. 9

Sostituzioni e collaborazioni

Il servizio è, di norma, esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge, i titolari di autorizzazione per noleggio da rimessa possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da altro soggetto per un tempo definito o un viaggio determinato o da un dipendente dell'impresa autorizzata all'esercizio del noleggio o da un sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. Detti soggetti debbono essere inscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge, i titolari di licenza di taxi possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da soggetti inscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge ed in possesso dei requisiti prescritti, nelle sole seguenti ipotesi:

per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, debitamente documentati da certificato medico;

per chiamata alle armi, documentata;

per un periodo di ferie, previamente comunicato ed anche non goduto consecutivamente, non superiore complessivamente a trenta giorni nell'anno;

nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

fino al raggiungimento della maggiore età, nel caso di eredi minori.

I titolari di autorizzazione per noleggio o di licenza per taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge.

Il titolare dell'autorizzazione o della licenza ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Polizia Municipale i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti, dei dipendenti e loro sostituti ai fini della verifica dei presupposti di esercizio dell'attività in capo ai medesimi. Nel caso di malattia o indisposizione la sostituzione è comunicata al Comando di Polizia Municipale, non oltre ventiquattro ore dall'inizio della stessa.

 

Art. 10

Caratteristiche dei veicoli

Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dall'art. 85 del D.L.vo n.285/92 e dall'art. 244, 2 comma, del D.P.R. n. 495/92.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Trevi e il numero di autorizzazione, mentre per i veicoli a trazione animale quanto previsto dovrà essere esposto in modo ben visibile.

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore bianco, recano lo stemma del comune, il numero d'ordine e la scritta in nero "servizio pubblico". Dette vetture recano sul tetto la scritta "taxi". Durante il tragitto le autovetture debbono esporre chiaramente e a grandi lettere sul lunotto anteriore un cartello indicante, a seconda dei casi, "libero" o "occupato".

I veicoli per noleggio o per taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap, quali carrozzelle pieghevoli, stampelle e simili il cui trasporto non può essere soggetto a maggiorazioni tariffarie.

In caso di avaria, guasto meccanico o altra causa che renda il veicolo inutilizzabile, il titolare dell'autorizzazione di noleggio o di licenza per taxi può utilizzare temporaneamente un'altra autovettura, anche acquisita in locazione temporanea, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale, indicando caratteristiche e numero di targa della vettura sostitutiva. Il periodo di utilizzazione della vettura sostitutiva è quello strettamente necessario alla riparazione.

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio secondo quanto previsto dalle norme del vigente Codice della Strada, certificandone l'idoneità o dettando le prescrizioni per il suo ottenimento. La Polizia Municipale, al ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può disporre che l'utilizzazione del veicolo sostitutivo sia preceduta da verifica tecnica e di idoneità.

 

Art.11

Aree di stazionamento dei taxi

Per lo stazionamento dei taxi sono previste le seguenti aree:

Trevi capoluogo: Piazza del Comune

Borgo Trevi: Stazione ferroviaria

In occasione delle assegnazioni di licenza, il dirigente di settore, al fine della massima copertura di servizio sul territorio, stabilisce d’ufficio, sentiti i titolari di licenza, il calendario di stazionamento dei taxi in ciascuna delle aree indicate al comma 1.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, della legge, a partire dal momento di rilascio di licenza per taxi, è vietato ai titolari di autorizzazione per noleggio da rimessa stazionare nelle aree di cui al comma 1.

Presso ciascuna delle aree di stazionamento indicate al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Ufficio tecnico comunale è posizionato un cartello recante: la cartina del comune e dei comuni limitrofi, l'elenco dei titolari di autorizzazioni per noleggio e di licenze di taxi con relativi numeri telefonici, il numero telefonico del comune cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali reclami.

 

Art. 12

Norme di comportamento

Nell'esercizio dell'attività il conduttore della vettura, autonoleggio o taxi che sia, ha l'obbligo di:

tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;

esporre nel veicolo costantemente ed in modo ben visibile le tariffe praticate;

prestare all'occorrenza assistenza o soccorso ai passeggeri, con particolare riguardo per la salita e la discesa dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

mantenere il veicolo costantemente pulito ed in perfetto stato di efficienza;

scegliere, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo diversa richiesta del cliente o cause di forza maggiore;

tenere costantemente a bordo del veicolo l'autorizzazione di noleggio o la licenza di taxi ed esibirla ad ogni controllo degli organi di vigilanza;

tenere in evidenza ed a disposizione dei passeggeri copia del presente regolamento e l'eventuale materiale informativo sul territorio di Trevi, a tal fine fornito dal Comune;

esporre, all'interno dei veicolo, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare suggerimenti o reclami;

consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto o animale dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

segnalare prontamente all'Ufficio Polizia Municipale i guasti al contachilometri, provvedendo alla sua immediata riparazione;

ultimare la corsa iniziata anche oltre l'orario di servizio. I taxi sono autorizzati a rifiutare commissioni qualora il loro espletamento si presume debba protrarsi oltre un ora dal termine del servizio;

custodire l’automezzo nella rimessa comunicata al termine della giornata di lavoro o del servizio di maggiore durata.

fornire all’Ufficio Polizia Municipale un recapito di telefono cellulare per comunicazioni di emergenza.

Nell'esercizio dell'attività al conduttore della vettura è vietato:

rifiutare il servizio o compiere atti discriminatori per motivi di sesso, razza, nazionalità, condizione economica o sociale;

far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

portare animali propri sul veicolo;

fumare, anche se l’utente lo acconsente;

tenere autoradio o altri strumenti di riproduzione sonora a volume elevato;

interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;

chiedere compensi aggiuntivi o straordinari di qualsiasi tipo;

rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo e animali d'affezione o cani guida di non vedenti, opportunamente custoditi;

rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei disabili;.

Agli utenti del servizio da noleggio e di taxi è fatto divieto di:

distrarre o disturbare il conducente nelle operazioni di guida;

gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada o del presente regolamento.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il conducente deve prontamente attivarsi per fornire al cliente un servizio sostitutivo per terminare la corsa. In ogni caso questi ha diritto di abbandonare il veicolo pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato.

 

Art. 13

Tariffe, orari e turni

Le tariffe per il servizio taxi sono fissate con atto del dirigente competente, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria interessate.

L'adeguamento delle tariffe, al variare dei costi, è disposto su istanza dei titolari di licenza o delle loro Organizzazioni di categoria.

Il corrispettivo del trasporto di persone e bagagli nel noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

I titolari di licenza di taxi, entro cinque giorni dall’inizio del servizio e, successivamente, entro cinque giorni dall’eventuale variazione delle tariffe, comunicano all’Ufficio Polizia Municipale le medesime, comprese le eventuali, al fine della loro pubblicazione. Il medesimo obbligo incombe ai titolari di noleggio con conducente che intendano, anche temporaneamente, fare promozioni, sconti, prezzi o comunque pubblicizzare i corrispettivi praticati.

Gli orari, i turni di lavoro, le ferie e le altre assenze di servizio sono stabiliti con determinazione dirigenziale, su proposta degli interessati.

 

Art. 14

Sanzioni

Fatta salva l’applicazione di disposizioni specifiche, la violazione di quanto previsto all’articolo 12 è punita, ai sensi dell’articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500. Con la stessa sanzione è punito l’esercizio abusivo dell’attività, ferma l’applicazione di eventuali disposizioni specifiche.

Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore familiare o da un dipendente dell'impresa di noleggio con conducente, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

L'irrogazione delle sanzioni è effettuata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ricorrendo i presupposti di cui ai successivi articolo 15 e 16, alla sanzione pecuniaria di cui al presente articolo sono aggiunte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.

Art. 15

Sospensione dell'autorizzazione

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 17/94, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non superiore a sei mesi qualora il titolare:

contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza;

sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

interrompa il servizio senza giustificato motivo;

non applichi le tariffe in vigore;

trattandosi di titolare di licenza di taxi o del suo sostituto, violi quanto previsto dall'art.2, comma 2 della legge in tema di obbligatorietà del servizio.

La sospensione di cui al comma 1 è disposta per un periodo non inferiore a tre giorni, nel caso in cui il conducente:

violi le norme del Codice della Strada in modo tale da arrecare lesioni ai passeggeri trasportati;

violi le norme in materia di sostituzione e collaborazione alla guida, di cui all'articolo 9;

violi l’obbligo di rimessaggio dei veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l);

violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) o il divieto di discriminazioni ed articolo 12, comma 2, lettera a);

pratichi prezzi differenti dalle tariffe stabilite;

incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Al titolare dell'autorizzazione o della licenza è data comunicazione di avvio del procedimento a suo carico. Si applicano le disposizioni procedurali di cui all’articolo 9 comma 4 della legge regionale.

 

Art. 16

Revoca e decadenza dell'autorizzazione

In conformità a quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale, la licenza e l'autorizzazione sono revocate qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati all’articolo 15, comma 1, entro un anno dal primo.

Oltre a quanto previsto al comma 1, è disposta la revoca del titolo nel caso di mancato rispetto dei termini previsti all'articolo 5, comma 7 e 7, comma 6, salvo proroga concessa per giustificato motivo.

Il dirigente competente dichiara l’avvenuta decadenza del titolo:

qualora risulti la perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto all’articolo 10 della legge regionale;

quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

.Al titolare dell'autorizzazione o della licenza è data comunicazione di avvio del procedimento a suo carico. Si applicano le disposizioni procedurali di cui all’articolo 9 comma 4 della legge regionale.

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