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ARTICOLO 91 Costituzione di società 1. Il Consiglio Comunale approva il piano tecnico- finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni circa il servizio pubblico che andrà a gestire e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. 2. Nella società per azioni la prevalenza del capitale pubblico è assicurata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune o, complessivamente, alle istituzioni pubbliche che vi partecipano, a seconda che il servizio interessi il solo territorio comunale o un ambito più vasto. Tali istituzioni pubbliche possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione societaria mediante conferimento di beni, impianti o altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società. 3. Nell'atto costitutivo della società per azioni e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci degli enti pubblici che vi partecipano nonché la facoltà, a norma del codice civile, di riservare le relative nomine al consiglio di detti enti. 4. Nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata trovano attuazione gli stessi principi e disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili per la natura giuridica della società. TITOLO VII FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI ARTICOLO 92 Delle convenzioni 1. Per svolgere in modo coordinato particolari funzioni o gestire determinati servizi pubblici, il Comune può stipulare apposita convenzione con altri Comuni, con la Provincia ovvero con Comuni e Provincia quando sia dimostrata la economicità di gestione e la razionalità organizzativa del coordinamento, anche in rapporto ad altre forme di gestione. 2. La convenzione fissa il fine, la durata, i rispettivi impegni ed ogni altro elemento per rendere chiari e precisi i termini del rapporto di collaborazione. Stabilisce le modalità e la periodicità delle consultazioni fra i contraenti per la verifica della gestione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. La convenzione è approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La relativa deliberazione stabilisce le competenze della Giunta e del Sindaco in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa ed al rapporto con gli altri contraenti. ARTICOLO 93 Dei consorzi 1. Per gestire uno o più servizi in forma associata il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni o con Comuni ed altre istituzioni, ovvero aderire ad un consorzio esistente. 2. Il consorzio è ente strumentale degli enti aderenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3. Il Comune ricerca la gestione consorziata del servizio quando essa realizza economie di scala o una maggiore efficienza o efficacia nelle prestazioni all'utente, ovvero quando lo richiedano le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio stesso. 4. Per la costituzione o l'adesione al consorzio il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, approva: a) la convenzione che stabilisce il fine e la durata del consorzio, la trasmissione degli atti fondamentali approvati dall'assemblea consortile agli enti aderenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti stessi; b) lo statuto del consorzio. 5. Sono organi del consorzio l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e, ove lo statuto lo preveda in relazione alla rilevanza organizzativa ed economica della gestione, il Direttore. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati, nelle persone del Sindaco, del Presidente o loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea. 6. Lo statuto del consorzio regola le competenze degli organi, la composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti, le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e revoca dei suoi componenti, nonché i rapporti fra il consorzio e gli enti aderenti. ARTICOLO 94 Degli accordi di programma 1. Quando il Comune deve provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che, per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata anche di altre amministrazioni e soggetti pubblici ed il Comune abbia la competenza primaria sull'opera o sull'intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi di attuazione, modalità esecutive ed ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco convoca la conferenza dei rappresentanti di tutti i soggetti interessati e, qualora l'accordo sia raggiunto, lo approva con proprio atto formale nel quale deve essere espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Se il Comune ha interesse alla realizzazione di opere, interventi o programmi oggetto di un accordo promosso da altro soggetto pubblico, il Sindaco partecipa all'accordo dopo aver sentito il parere della Giunta. L'adesione del Sindaco comporta la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed al suo interesse, diretto o indiretto, alla realizzazione di quanto stabilito nell'accordo. 4. In ogni caso in cui l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. 5. Per l'attuazione degli accordi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge. ARTICOLO 95 Vigilanza e informazione al Consiglio 1. Su tutte le forme di collaborazione e di gestione previste in questo e nel Titolo VI, il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo nelle forme e con le modalità fissate dalla legge, dai regolamenti o dai rispettivi atti che ne affermano la costituzione o ne disciplinano l'attività. 2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza su enti, istituzioni e società a partecipazione comunale. Almeno annualmente, prima dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo del Comune, la Giunta riferisce al Consiglio sull'attività di tali soggetti e sui risultati da loro ottenuti, anche sulla base delle relazioni stabilite nel comma successivo. 3. A conclusione dell'esercizio finanziario dei soggetti individuati al comma precedente, i rappresentanti del Comune nei rispettivi organi di gestione riferiscono al Sindaco, con relazione scritta, sulla situazione economica e finanziaria dell'ente, della società o dell'istituzione e sui risultati conseguiti, formulando anche valutazioni ed eventuali proposte operative. 4. Sia il Consiglio che la Giunta, in qualunque momento, possono disporre l'audizione dei rappresentanti degli organi di enti, istituzioni e società a partecipazione comunale perché riferiscano sui livelli di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi erogati. TITOLO VIII ATTIVITA' NORMATIVA ARTICOLO 96 Adeguamento costante dell'ordinamento comunale 1.Successivamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, il Consiglio Comunale adegua l'ordinamento comunale nel suo complesso alle norme emanate dallo Stato o dalla Regione. 2. E' istituita la commissione consiliare permanente per lo statuto per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 la quale si attiva in ogni caso entro quindici giorni sulla base di una proposta tecnica di adeguamento predisposta dal Segretario comunale o dai responsabili di servizio. La commissione esprime parere anche su ogni proposta di modifica dello statuto o dei regolamenti al fine di realizzare il coordinamento stabilito dal terzo comma dell'articolo 3. 3. L'organizzazione ed il funzionamento della commissione è disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale. 4. Il mero adeguamento normativo dello statuto non comporta il rispetto dei limiti temporali e della procedura di partecipazione di cui al successivo art. 97. ARTICOLO 97 Modificazione e abrogazione di norme statutarie 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 96, comma 1, le modificazioni di norme dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, seguendo la procedura fissata dalla legge, su proposta di uno o più Consiglieri o della Giunta. 2. Nessuna deliberazione di modificazione dello statuto può essere adottata: a) se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica; b) nei 180 giorni antecedenti l'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio; c) nei 120 giorni successivi all'insediamento del Consiglio appena eletto. 3. Le modificazioni dello statuto sono atti su cui è d'obbligo seguire la procedura per la partecipazione disciplinata dall'articolo 54 attivata su iniziativa del Sindaco. 4. Qualsiasi proposta di modificazione dello statuto, debitamente sottoscritta, deve essere presentata in forma di articolato e deve essere corredata da relazione scritta che ne espliciti le motivazioni. Deve essere depositata presso il Segretario Comunale affinché chiunque ne possa prendere visione e non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio se non sono trascorsi almeno trenta giorni di deposito. 5. E' responsabilità del Sindaco rendere di pubblico dominio la presentazione della proposta di modificazione. 6. Le stesse procedure si applicano per l'abrogazione di norme statutarie. ARTICOLO 98 Abrogazione dello statuto 1. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente alla proposta del nuovo testo statutario di cui si chiede l'adozione. 2. L'abrogazione deve essere contestuale alla approvazione del nuovo statuto e deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con lo stesso atto. 3. Alla procedura di abrogazione dello statuto si applicano le norme di cui all'art. 97. ARTICOLO 99 Procedimento di formazione dei regolamenti 1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti che riguardano: a) le materie per cui sono espressamente previsti dalla legge o dallo statuto; b) le materie per cui manchino norme di legge o disposizioni aventi forza di legge; c) le materie in cui il Comune esercita funzioni. 2. I regolamenti non possono derogare i principi e le disposizioni dello statuto. 3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale ed alla Giunta, anche su proposta del Responsabile di servizio. La proposta di regolamento deve essere completa in ogni sua parte e deve avere la forma di articolato. Deve essere sottoscritta e depositata presso il Segretario Comunale che ne cura l'affissione all'albo pretorio affinché possa essere consultata da chiunque vi abbia interesse. Non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio se non sono trascorsi almeno quindici giorni dalla data del deposito. 4. Per l'approvazione di un regolamento è necessaria la maggioranza dei consiglieri assegnati. Dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva, il regolamento deve essere pubblicato nell'Albo pretorio ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione che li approva. 6. Spetta ai dirigenti, ciascuno per le proprie competenze, adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione dei regolamenti. 7. La modifica di un regolamento vigente avviene con le stesse procedure previste per la sua approvazione. 8. L'abrogazione totale di un regolamento può essere esaminata solo se viene contestualmente proposto un nuovo regolamento, completo in ogni sua parte, che sia stato depositato presso il Segretario Comunale nei termini fissati al terzo comma. L'abrogazione e l'approvazione del nuovo regolamento sono contenute nello stesso atto deliberativo. 9. Affinché un atto possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione. ARTICOLO 100 Raccolta dei regolamenti 1. Presso l'ufficio del Segretario Comunale e sotto la sua responsabilità è istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali. ARTICOLO 101 Delle sanzioni amministrative 1. Salvo quanto previsto da specifiche norme, la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 26 e non superiore a Euro 5.165. Tali limiti si applicano anche per le violazioni al dispositivo delle ordinanze del Sindaco e del responsabile di servizio emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti. 2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie di violazione sono fissate dai singoli regolamenti ovvero da uno o più provvedimenti del Sindaco. Il limite massimo non può essere superiore al decuplo del limite minimo, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689. 3. Ogni biennio il Sindaco, con proprio provvedimento, aggiorna i limiti edittali di cui ai commi 1 e 2 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, intesa come media nazionale, verificatasi nel biennio precedente. Il provvedimento deve essere emanato entro il primo dicembre dell’ultimo anno del biennio, è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni e produce effetti dal primo gennaio del nuovo biennio. 4. I limiti edittali di cui ai commi precedenti sono espressi in Euro in valori interi, senza centesimi. 5. Per l’accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze nonché per l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Con l’ ordinanza ingiunzione conseguente al mancato pagamento in misura ridotta la sanzione è maggiorata almeno di un terzo salvo che il singolo regolamento o i provvedimenti del Sindaco di cui al comma 2 non dispongano diversamente. Sono sempre addebitate al soggetto obbligato le spese di procedimento individuate e quantificate annualmente con atto della Giunta Comunale. 7. I proventi derivanti da pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento spettano al comune, salvo che la legge non disponga altrimenti. 8. Quando per una singola fattispecie è applicabile sia la sanzione prevista dal regolamento comunale o dall’ordinanza sia quella stabilita da una norma statale o regionale avente forza di legge si applica la sanzione prevista dalla norma sopraordinata. ARTICOLO 102 Albo pretorio. Pubblicità degli atti 1. All'interno della sede del Comune sono individuati gli spazi destinati all'Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti e avvisi secondo le modalità e nei termini fissati dalla legge. I gruppi consiliari hanno diritto a conoscere atti e documenti relativi all'attività amministrativa nel più breve tempo possibile dalla richiesta. 2. Ogni atto di interesse generale che dispone sulle funzioni, sulle scelte e sui procedimenti del Comune, ovvero nei quali si stabilisce l'interpretazione di norme e si dettano disposizioni per la loro applicazione, oltre alle forme di pubblicazione espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno rese di pubblico dominio in modo da favorirne la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini. 3. Oltre che nelle forme previste per la pubblicazione, la divulgazione di atti, provvedimenti e documenti di interesse generale nonché di avvisi e stampati relativi e procedimenti amministrativi è attuata con sistemi telematici per consentirne la maggiore diffusione. TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 103 Metodi di votazione. Delle abrogazioni 1. I regolamenti o un nuovo statuto vanno posti in votazione articolo per articolo. Subito dopo la votazione dell'ultimo articolo, nella stessa seduta, il Consiglio procede alla votazione finale relativa al testo nel suo complesso. La maggioranza richiesta per l'approvazione è riferita alla votazione finale. In sede di revisione dello statuto o dei regolamenti i nuovi articoli sono approvati singolarmente; segue la votazione finale riferita al complesso dell'articolato. 2. L'abrogazione di una disposizione statutaria deve essere espressamente dichiarata dal Consiglio. In mancanza di tale dichiarazione si osserva il principio per cui una disposizione è abrogata quando è incompatibile o in contrasto con la nuova disposizione ovvero quando un nuovo statuto disciplina l'intera materia già oggetto del precedente articolato. 3. Analogo principio si applica per i regolamenti 4. Lo statuto o il regolamento integralmente abrogato e gli articoli modificati mantengono la loro validità ed efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo testo, salvo diversa disposizione di legge. ARTICOLO 104 Conoscenza dello statuto 1. Lo statuto deve avere la massima divulgazione nella Comunità. 2. Deve essere consegnato nel testo vigente: a) ai Consiglieri Comunali ad ogni rinnovo del Consiglio; b) alle scuole, ai loro organi elettivi, ai responsabili degli istituti ed agli insegnanti; c) a tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale; d) alle organizzazioni locali dei partiti politici e dei sindacati o rappresentanze delle attività produttive e commerciali; e) agli sposi in occasione di matrimoni celebrati dal sindaco con rito civile; f) a qualunque membro della Comunità che ne faccia richiesta; g) ai Comuni limitrofi ed alle istituzioni sovracomunali che abbiano il territorio comunale nell'ambito delle loro competenze. ARTICOLO 105 Dei controlli 1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge statale e regionale. ARTICOLO 106 Norme transitorie 1. Il presente statuto, una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, è affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Sindaco appone la dichiarazione di entrata in vigore in calce alla stesura originale dello statuto, controfirmata dal Segretario Comunale. Ne invia copia autentica, munita delle certificazioni di esecutività e di avvenuta pubblicazione, al Ministero dell'Interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 2. In sede di prima applicazione del disposto di cui al comma 3 dell’art 101 il primo biennio per l’aggiornamento delle sanzioni amministrative decorre dal primo Gennaio 2002 e quindi il primo aggiornamento riguarderà il biennio 2004-2005. |
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