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ARTICOLO 76 Il Vice Segretario Comunale 1. E’ istituito l’ufficio del vice segretario comunale che esercita tutte le funzioni vicarie del segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo. Lo coadiuva nel coordinamento degli uffici e dei servizi. 2. L’incarico di vice segretario è attribuito dal Sindaco ad uno dei dirigenti o responsabile di servizio dell’Ente, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con le modalità e secondo i criteri ivi indicati. CAPO III DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ARTICOLO 77 Verifica del funzionamento di uffici e servizi 1. Entro il trenta marzo di ogni anno la Giunta Comunale verifica il funzionamento di uffici e servizi attraverso gli strumenti e le procedure di cui all'art. 84. 2. La verifica riguarda il grado di efficienza delle singole unità organizzative e della struttura nel complesso, la professionalità degli operatori, i risultati ottenuti in rapporto a programmi e progetti, nonché la complessiva rispondenza dell'operatività della struttura rispetto agli indirizzi e direttive degli organi comunali. 3. Il Sindaco provvede a rendere pubbliche le valutazioni conclusive di tale verifica e ne riferisce al Consiglio Comunale. ARTICOLO 78 Incarichi di collaborazione 1. Per specifici obbiettivi, in forza di programmi generali o atti di indirizzo approvati, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne per consulenze ad alto contenuto professionale, tramite convenzioni a termine. 2. Il regolamento disciplina i casi in cui si può ricorrere a tali incarichi e fissa i requisiti richiesti per potervi accedere. ARTICOLO 79 Status di dipendente comunale. Incompatibilità 1. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività lavorativa a carattere continuativo salvo che la legge non disponga altrimenti. 2. Il regolamento disciplina i casi in cui il Comune può autorizzare il dipendente, in via temporanea, a prestare consulenze o attività che non siano incompatibili con le competenze a lui attribuite. ARTICOLO 80 La Commissione di disciplina 1. E' istituita la Commissione di Disciplina che è chiamata a pronunciarsi su comportamenti e responsabilità del personale comunale nei casi e con le procedure stabilite nel regolamento il quale fissa anche le sanzioni disciplinari. 2. Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce la composizione della commissione. CAPO IV DELLE RESPONSABILITA' ARTICOLO 81 Responsabilità di amministratori e dipendenti 1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità. 2. Il tesoriere del Comune ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro e sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente nonché coloro che svolgono incarichi propri di agente contabile devono rendere il conto della loro gestione, ai sensi delle norme vigenti. TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA' CAPO I DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO ARTICOLO 82 Contabilità 1. La contabilità comunale è disciplinata da apposito regolamento in conformità a quanto previsto dalla legge. ARTICOLO 83 Autonomia finanziaria. Compartecipazioni 1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune stabilisce le tariffe ed i diritti relativi ai servizi comunali in relazione ai costi di gestione e prevedendo sistemi differenziati in rapporto alla capacità contributiva dei contribuenti e degli utenti. Possono essere stabiliti anche criteri di contribuzione differenziata per categorie predeterminabili di utenti in rapporto al maggior grado di utilità diretta da esse conseguita. 2. Le risorse necessarie ad interventi specifici possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie dei cittadini interessati. La dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino vincola il Comune per l'utilizzo di quanto corrisposto. ARTICOLO 84 Controllo di gestione 1. L’amministrazione comunale opera per programmi annuali e pluriennali approvati annualmente in sede di bilancio, la cui attuazione è demandata ai dirigenti o ai responsabili di servizio. 2. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità vengono definite le linee guida delle attività di controllo interno della gestione. 3. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazione sistematica in corso di esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari al conseguimento dei risultati prefissati. 4. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sull’analisi del confronto tra costi e benefici, deve assicurare agli organi di governo dell’Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’ organizzazione. 5. Il servizio di controllo di gestione e di valutazione dei risultati può essere espletato dal Comune in forma associata con altri Enti. ARTICOLO 85 Valutazione del personale con incarico dirigenziale o responsabile delle posizioni organizzative 1. L’Amministrazione, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei propri dirigenti o dei responsabili dei servizi nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate. 2. Tale valutazione tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La valutazione viene effettuata annualmente. 3. Il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quello di contabilità, ciascuno per le proprie competenze, disciplinano il procedimento di valutazione ARTICOLO 86 Il Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti in conformità alla normativa vigente, è eletto dal Consiglio con voto limitato a due componenti. 2. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo ed esercita, con le modalità previste dal regolamento di contabilità, le funzioni ed i compiti stabiliti dalla legge con riguardo alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sull’ accertamento della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 3. Nella relazione suddetta il collegio formula i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione . 4. Il collegio dei revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione e può essere chiamato ad esprimere pareri preventivi su aspetti economico-finanziari ed a fornire elementi conoscitivi, stime e valutazioni circa l’efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 5. I revisori hanno diritto di acceso a tutti gli atti amministrativi e documenti del Comune e rispondono della verità delle loro affermazioni. Quando riscontrano gravi irregolarità devono immediatamente informarne il Sindaco. CAPO II PATRIMONIO E CONTRATTI ARTICOLO 87 Conservazione e gestione del patrimonio 1. La Giunta Comunale sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, secondo modalità stabilite dal regolamento che individua anche l'ufficio cui sono affidate le relative competenze. 2. Ciascun dipendente ha l'obbligo di usare la massima diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni del Comune. Il regolamento individua e disciplina le responsabilità attribuite ai consegnatari di beni mobili. 3. I beni patrimoniali del Comune, di regola, non possono essere concessi in comodato od uso gratuito, salve le deroghe giustificate da significativi motivi di interesse pubblico. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, ovvero per far fronte a esigenze finanziarie straordinarie conseguenti a decisioni del Consiglio. 4. L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica, mentre quella di beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento. 5. Le somme provenienti dall'alienazione di beni o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, sono impiegate in investimenti o in altre finalità stabilite dalla legge. Restano ferme le destinazioni ed i vincoli originari per le somme provenienti da alienazioni di beni pervenuti al Comune da istituti, enti, congregazioni, opere pie o istituzioni analoghe con fini di solidarietà o assistenza ovvero da donazioni da parte di privati. ARTICOLO 88 Procedure negoziali 1. Il regolamento per la disciplina dei contratti fissa le procedure per provvedere agli appalti di lavori o di fornitura, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni, agli affitti ed ogni altro rapporto contrattuale relativo all'attività istituzionale del Comune. 2. Oltre che alle norme di legge, il regolamento si attiene alle procedure stabilite dalla Comunità Economica Europea vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano. 3. Il rogito dei contratti, sulla base della deliberazione a contrattare, compete di norma al Segretario Comunale. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve intervenire all’atto quale parte contraente, viene sostituito in tale funzione di rappresentanza dell’ente da altro responsabile di servizio nominato dal Sindaco. 4. Spetta al Consiglio l'adozione delle deliberazioni a contrattare relative all'affidamento in concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione. TITOLO VI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ARTICOLO 89 Modalità di gestione dei servizi comunali 1. Il Consiglio Comunale stabilisce l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi in economia o in una delle forme associative previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 2. I servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento. ARTICOLO 90 Aziende speciali, istituzioni e società 1. In sede di costituzione di Unioni di Comuni, Aziende speciali, Istituzioni o di Società il Consiglio Comunale stabilisce le finalità, l' organizzazione ed il funzionamento delle stesse assicurando che la loro attività si realizzi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e fissando le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sulla attività stessa. 2. Alla nomina ed alla revoca degli amministratori delle aziende, delle istituzioni e delle società provvede il Sindaco secondo i criteri individuati dal Consiglio Comunale contestualmente alla costituzione delle stesse. 3. Gli amministratori debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una comprovata competenza tecnica ed amministrativa.
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