<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Treviattiva: Statuto del Comune di Trevi
 

Area pubblica di civile confronto

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CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ARTICOLO 61

Partecipazione del cittadino al procedimento

1. I cittadini, singoli o associati, possono partecipare al procedimento relativo ad atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi mediante l'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti e la possibilità di presentare memorie e documenti per fornire ulteriori elementi utili al procedimento che l'organo comunale ha l'obbligo di valutare.

2. Ad ogni istanza deve seguire un procedimento amministrativo che, anche quando è iniziato d'ufficio, deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, esclusi i casi previsti dalla legge.

3. L'organo al quale spetta di valutare l'istanza può procedere all'audizione dei soggetti interessati o coinvolti per chiarire le rispettive ragioni al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Deve convocarli quando sia da loro richiesto in forma scritta.

ARTICOLO 62

Diritto all'informazione

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli considerati riservati dalla legge o dichiarati tali dal Sindaco che, con provvedimento motivato a tutela del diritto alla riservatezza di persone, di gruppi o di imprese, ne vieta temporaneamente la diffusione.

2. E' garantito ai cittadini l'accesso ai documenti, agli atti ed alle informazioni in possesso del Comune, anche quando si riferiscono ad istituzioni di cui il Comune fa parte o ad organismi da esso dipendenti o controllati.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame o di estrazione di copia degli atti, previo il rimborso del solo costo di produzione e salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. L'esame dei documenti presso il Comune è gratuito.

4. Con documento da allegare al bilancio il Comune rende pubblici gli elenchi delle ditte con le quali ha contratto rapporti di lavoro o di fornitura.

ARTICOLO 63

Rinvio al regolamento

1. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione, in conformità alla legge, disciplina modalità, procedure e termini per l'attuazione delle disposizioni contenute in questo capo. Esso ha lo scopo di consentire ai cittadini  la più agevole, rapida e completa informazione e l'efficace esercizio dei diritti stabiliti dalla legge e dallo statuto. In particolare determina:

a) per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui deve concludersi, il quale, di regola, non deve essere superiore a 90 giorni;

b) i modi per rendere certa l'individuazione del responsabile del procedimento;

c) la procedura per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti e di rilascio di copia di atti;

d) i modi e gli strumenti per garantire ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine seguito nell'espletamento delle pratiche;

e) la procedura per la convocazione o l'audizione delle parti interessate o coinvolte nel procedimento;

f) gli strumenti coi quali il Comune rende pubblici i propri intendimenti, atti e provvedimenti;

g) i casi in cui gli atti sono da considerare temporaneamente riservati e la durata del divieto di diffusione.

CAPO V

L'AZIONE POPOLARE

ARTICOLO 64

L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Le azioni sostitutive esercitate da soggetti diversi dagli elettori sono disciplinate dalla legge.

3. La Giunta Comunale, avuta notizia dell'azione intrapresa in via sostitutiva, è tenuta a verificare, entro i termini di legge, se sussistono  ragioni e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente. Ove decida positivamente adotta gli atti necessari e ne da notizia a chi ha promosso l'azione. Nel caso contrario la decisione di astenersi dall'intraprendere l'azione deve risultare da un proprio atto motivato.

CAPO VI

IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 65

Istituzione

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale che concorre a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa. Nell'esercizio delle sue funzioni agisce in piena libertà ed indipendenza e non è assoggettabile a controllo gerarchico o funzionale, con la sola eccezione dell'apertura del procedimento di revoca.

2. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione disciplina, in termini applicativi, l'elezione, i rapporti con gli organi e con gli uffici, l'espletamento delle funzioni, la decadenza e la revoca del Difensore Civico.

ARTICOLO 66

Elezione. Durata dell'incarico

1. Ciascun consigliere, la Giunta Comunale, le associazioni iscritte nell'albo ed ogni cittadino possono avanzare al Sindaco proposte di persone eleggibili all'ufficio di Difensore Civico. La proposta deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

2. Il Consiglio Comunale elegge il Difensore Civico in due distinte sedute pubbliche, a scrutinio segreto. Nella prima seduta, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, approva una lista di cinque candidati. Questi si costituiscono in collegio e comunicano al Sindaco chi, fra essi, è proposto per l'elezione. Nella seconda seduta, da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dopo la prima, il Consiglio elegge il Difensore Civico a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum richiesto, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se la proposta avanzata dal collegio è unanime essa costituisce designazione vincolante per il Consiglio. Comunque il Difensore Civico deve essere eletto fra i candidati elencati nella lista approvata. Nella deliberazione che sancisce l'elezione devono essere indicate le eventuali cause di incompatibilità accertate a carico dell'eletto.

3. L' elezione del Difensore Civico deve avvenire almeno 40 giorni prima della naturale scadenza del mandato del Difensore in carica. Qualora tale scadenza cada nel periodo in cui il Consiglio Comunale è sciolto, l'elezione deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio appena eletto. Quando, per qualunque ragione, il Difensore venga a cessare dall'ufficio prima della naturale scadenza, l'elezione deve avvenire entro i 30 giorni successivi. In ogni caso in cui il Difensore Civico non è insediato nell'ufficio, le funzioni sono svolte, con pienezza di poteri, dal Difensore in carica in regime di proroga, ad eccezione del caso che sia in corso il procedimento di revoca.

4. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta, salvo quanto disposto al comma successivo, con le stesse modalità fissate in questo articolo.

5. Successivamente alla prima rielezione, la stessa persona può ricoprire l'incarico di Difensore Civico a condizione che siano trascorsi almeno sette anni dal termine dell'ultimo incarico.

ARTICOLO 67

Requisiti per l’eleggibilità. Incompatibilità

1. Può essere eletto Difensore Civico colui che:

a) sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale;

b) abbia un'adeguata competenza giuridica e amministrativa e dia garanzie di obiettività e serenità di giudizio;

c) abbia avuto la residenza sul territorio comunale negli ultimi 3 anni;

d) non sia stato candidato in una lista per l'elezione del Consiglio Comunale in carica.

2. Sono motivi di incompatibilità con l'incarico di Difensore Civico:

a) ricoprire una carica elettiva pubblica, di primo o secondo grado;

b) candidarsi in una lista per l'elezione del Consiglio Comunale;

c) intrattenere rapporti professionali, di lavoro o commerciali con il Comune.

3. Il Difensore Civico ha l'obbligo di residenza sul territorio comunale per tutto il periodo di insediamento nell'ufficio.

ARTICOLO 68

Funzioni e prerogative

1. Il Difensore Civico agisce su domanda di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio. Può intervenire presso il Comune, le istituzioni di cui fa parte o gli organismi o società da esso dipendenti o controllati per accertare che i procedimenti amministrativi si svolgano regolarmente e che gli atti ed i provvedimenti vengano emanati tempestivamente e correttamente.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni ha il diritto di ottenere dal Comune e dagli altri soggetti individuati nel comma precedente, copia di atti, documenti nonché informazioni connesse alle questioni sottoposte alla sua attenzione. Non può essergli opposto il diniego o il segreto d'ufficio. Segnala al Direttore Generale ovvero, se non è istituito, al Segretario Comunale ogni fatto o comportamento che costituisce impedimento o intralcio oggettivo all'esercizio delle sue funzioni.

3. Rileva eventuali irregolarità, disfunzioni o ritardi in relazione al caso trattato. Può convocare o rivolgersi al responsabile del servizio, anche verbalmente, per verificare lo stato della pratica e porre una scadenza per ottenere quanto richiesto, ovvero può ricercare con lui le soluzioni più idonee in relazione al caso concreto.

4. Il Difensore Civico, inoltre, può:

a) sottoporre al Sindaco situazioni che richiedono l'intervento del Comune o di altra istituzione, ovvero una più sollecita trattazione da parte dell'ufficio pubblico preposto;

b) presentare memorie e note agli organi comunali anche per proporre soluzioni tecniche volte a semplificare o rendere più efficiente il singolo procedimento;

c) segnalare al Direttore Generale, al Segretario comunale ed al Sindaco, in relazione al singolo procedimento e sulla base di dati di fatto riscontrabili, situazioni di abuso, disfunzione o grave negligenza ascrivibili ad un dipendente comunale personalmente individuato.

5. Entro il 30 Settembre, il Difensore Civico invia una propria relazione al Consiglio Comunale circa l'attività svolta nel corso dell'anno, con la quale segnala le disfunzioni rilevate e formula le proprie osservazioni e proposte. Costituisce allegato alla relazione l'elenco anonimo dei casi trattati. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta i provvedimenti di competenza.

6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista le prerogative ed i doveri di pubblico ufficiale ai sensi di legge. Prima di assumere l'incarico presta giuramento nelle mani del Sindaco, di fronte al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 69

Decadenza e revoca

1. Il Sindaco contesta le eventuali cause di incompatibilità al Difensore civico entro cinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che sancisce la sua elezione. Qualora il Difensore non provveda a rimuoverle entro venti giorni dalla data di notifica della contestazione, decade dall'incarico. Non può prestare giuramento ed essere insediato nell'ufficio finché perdura l'incompatibilità.

2. Il caso di incompatibilità sopravvenuta è accertato dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva al giorno in cui il Sindaco ne ha avuto notizia. Si applica la procedura stabilita nel primo comma. I 5 giorni decorrono dalla data di esecutività della deliberazione che ha accertato l'incompatibilità. Il Difensore non può svolgere le sue funzioni finché perdura l'incompatibilità accertata.

3. Il Difensore Civico può' essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze o gravi motivi che ostano oggettivamente all'esercizio delle sue funzioni. La revoca è dichiarata dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 70

Indennità e mezzi

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio Comunale, non superiore a quella riconosciuta al Sindaco dalla legge.

2. La Giunta Comunale, sentito il parere del Difensore Civico, provvede per la sede del suo ufficio e per l'eventuale dotazione di personale da individuare nell'organico comunale. Il personale assegnato dipende direttamente dal Difensore Civico ed a lui risponde del proprio operato.

ARTICOLO 71

Difensore civico unico per più comuni

1. Qualora il Comune faccia parte di una forma di gestione intercomunale, espressamente disciplinata dalla legge, di funzioni, uffici o servizi fra cui un unico difensore civico, il Consiglio Comunale può aderire alla sua istituzione a condizione che sia assicurato un suo adeguato impegno nel territorio comunale.

2. Nell'ipotesi di adesione di cui al comma 1 l'applicazione dei precedenti articoli di questo capo è sospesa per tutto il tempo in cui opera il difensore civico unico ovvero fin quando il Consiglio Comunale non decide di reintrodurre il difensore civico comunale.

3. L'atto di adesione di cui al comma 1 dispone la revoca dell'incarico del difensore civico comunale, eventualmente in carica, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'insediamento del difensore civico unico. I casi trattati e non ancora conclusi alla data della revoca devono essere definiti dal difensore civico comunale entro i successivi trenta giorni.

4. E' facoltà del difensore civico comunale trasmettere una memoria al difensore civico unico a solo scopo informativo.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE [1]

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 72

Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici ed i servizi comunali concorrono a realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa secondo linee d'indirizzo operativo definite dagli organi elettivi e attuate con il concorso del Segretario Comunale e del personale dipendente.

2. Il personale rappresenta la risorsa fondamentale del Comune ed il primo strumento posto al servizio dei cittadini.

3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione interna i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. Riconosce che i poteri di scelta, di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi coordinati dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale.

4. I Responsabili di servizio devono garantire la professionalità e la competenza degli uffici anche attraverso corsi professionali di aggiornamento e qualificazione riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

5. L'Amministrazione comunale riconosce la funzione del sindacato dei lavoratori dipendenti e promuove consultazioni con le organizzazioni che hanno titolo a partecipare alla contrattazione decentrata, sulle scelte fondamentali relative all'organizzazione dell'ente.

ARTICOLO 73

Ordinamento di uffici e servizi. Regolamento

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'ente sono approvati dalla Giunta Comunale secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di aderire costantemente all'indirizzo politico e amministrativo espresso dal Consiglio Comunale ed alle linee operative fissate dalla Giunta.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale, in conformità allo statuto ed ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale:

a) stabilisce il sistema organizzativo;

b) attua il principio dell'individuazione dei centri di imputazione per rendere certa l'attribuzione di funzioni e responsabilità ai soggetti che devono risponderne;

c) definisce l'articolazione della struttura individuando unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione delle competenze loro assegnate e prevedendo un responsabile per ciascuna di esse;

d) determina la dotazione organica dell'ente;

e) individua l'ufficio o l'organismo preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro e quello preposto allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche i  quali formulano proposte di adeguamento alle esigenze amministrative segnalate dagli organi politici e dai responsabili dei servizi;

f) disciplina la conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi sotto il coordinamento del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

g) stabilisce le dotazioni minime cui ha diritto il personale per quanto attiene a divise, arredi, attrezzature, condizioni e sicurezza sul luogo di lavoro;

h) stabilisce le modalità di espletamento dei concorsi per la copertura dei posti nell'organico dell'ente.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nonché il loro rapporto con l'ente, restano disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 74

La funzione di responsabile di servizio

1.I Responsabili di servizio rispondono sotto il profilo amministrativo, tecnico gestionale e contabile dell'attuazione del piano economico gestionale approvato ogni anno dalla Giunta Comunale. Ad essi vengono attribuite risorse finanziarie, umane e tecniche.

2. I responsabili di servizio sono nominati dal Sindaco.

3. La funzione di Responsabile di servizio comporta un elevato grado di autonomia operativa e la possibilità di emanare direttive, ordini, atti e provvedimenti esecutivi relativi all'unita' organizzativa cui il soggetto è preposto, nonché le responsabilità della sua conduzione e dell'esercizio dei poteri di controllo, di iniziativa e di impulso propri della funzione di direzione. Al Responsabile di servizio compete di emanare atti con rilevanza esterna che non abbiano un contenuto discrezionale sotto il profilo politico.

4. I responsabili di servizio sono preposti alle unità organizzative individuate nel regolamento.

5. La copertura dei posti di responsabili di servizio o di responsabile di ufficio di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. La procedura per l'affidamento di tali incarichi è disciplinata dal regolamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 75

Le funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

2. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell’art.108 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività. Egli inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta  e ne cura la verbalizzazione anche avvalendosi di persona di sua fiducia;

b) esprime il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui gli venga affidata dal Sindaco la responsabilità di uno o più servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private  ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’art.108 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

f) formula proposte sulle questioni attinenti l’ organizzazione generale della struttura;

g) convoca e presiede la conferenza dei responsabili di uffici e servizi;

h) avvalendosi della collaborazione dei dirigente e dei responsabili degli uffici e dei servizi esamina gli aspetti organizzativi, impartisce direttive ed interviene per superare inefficienze ed inerzie degli uffici, formula proposte al Sindaco;

i) emana atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, che non siano dalla legge espressamente riservati agli organi politici o ai Responsabili di servizio.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati dalla legge. Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la posizione del Segretario nell’ambito dell’organizzazione del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento e le modalità di svolgimento della funzione di direttore generale, qualora gli venisse assegnata.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed opera nell'ambito delle sue direttive.