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CAPO IV IL SINDACO ARTICOLO 46 Competenze 1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta legalmente. 2. Il Sindaco è garante dell'attuazione delle disposizioni e dei principi dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti. 3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge. 4. Il segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, recante lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. ARTICOLO 47 Potere di ordinanza 1. Il Sindaco, in quanto capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza di norme di legge e di regolamento o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari situazioni sopraggiunte. 2. In quanto Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. 3. I provvedimenti emessi in forza del potere di ordinanza sono pubblicati all'albo pretorio per almeno dieci giorni. TITOLO III GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE CAPO I NOZIONE E PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 48 Nozione di consultazione e di partecipazione 1. La consultazione consente agli organi del Comune di conoscere ed acquisire l'orientamento e le proposte dei cittadini nella fase di formazione delle decisioni, anche su questioni di carattere settoriale. E' attuata a discrezione e su iniziativa degli organi elettivi. 2. La partecipazione è il concorso diretto dei cittadini all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi del Comune. Assicura ai cittadini, singoli o associati, le condizioni per intervenire e contribuire alla formazione delle decisioni sui temi di interesse generale. 3. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione e della consultazione e ne garantisce l'effettivo esercizio. 4. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione stabilisce casi, modalità e procedure per attuare gli istituti e le disposizioni definite in questo titolo. ARTICOLO 49 Le libere forme di associazione 1. Il Comune valorizza le libere forme di organizzazione dei cittadini come affermazione del dettato costituzionale. 2. E’ istituito un apposito albo comunale delle associazioni. 3. Costituiscono condizioni per l'iscrizione nell'Albo: a) accettare, negli atti costitutivi, il principio della maggioranza nelle decisioni interne; b) rappresentare o tutelare interessi generali o diffusi. CAPO II ISTITUTI PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ARTICOLO 50 Conferenza di approfondimento 1. La conferenza è luogo e momento pubblico di confronto per consentire approfondimenti tematici, studi e ricerche sopra progetti, scelte o indirizzi relativi a materie o aspetti specifici dell'attività del Comune. 2. Nella conferenza viene ricercato il confronto ed il contributo di idee e proposte da parte di soggetti particolarmente qualificati per conoscenza tecnica o scientifica, esperienza, rappresentatività. 3. La conferenza è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta ovvero su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati. ARTICOLO 51 Assemblee di consultazione. Contatti individuali 1. L'assemblea di consultazione è normalmente indetta per questioni che riguardano aspetti settoriali dell'attività' del Comune o che interessano un quartiere o una frazione. 2. Quando per lo stesso argomento vengono indette assemblee su tutto il territorio comunale, la sintesi delle indicazioni e delle proposte emerse deve risultare da un verbale sottoscritto da chi le ha presiedute che viene trasmesso all'organo competente a decidere su quell'argomento. Il Sindaco provvede a rendere pubblico il verbale e le valutazioni o decisioni conclusive dell'organo. 3. La consultazione può essere effettuata mediante mezzi di contatto diretto con i singoli cittadini, quali formulari, questionari e simili, ponendo quesiti chiari e semplici, al fine di conoscere opinioni e proposte. Il Segretario Comunale, o suo delegato, provvede allo scrutinio delle risposte pervenute. Il Sindaco provvede a dare pubblico avviso ai cittadini dell'esito della consultazione. ARTICOLO 52 Comitati di utenti e di gestione 1. Il Comune può istituire Comitati di utenti, composti da una rappresentanza di cittadini che fruiscono di un determinato servizio a domanda individuale, con il compito di formulare proposte per il suo buon funzionamento. Quando l'organismo concorre alla gestione del servizio mediante l'espressione di pareri obbligatori non vincolanti, si costituisce in Comitato di gestione. 2. Il regolamento disciplina in via generale il funzionamento e le prerogative dei Comitati. L'atto del Consiglio Comunale che istituisce il Comitato ne regola il funzionamento in rapporto alla natura del servizio. CAPO III ISTITUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ARTICOLO 53 Carte dei diritti 1. Il Consiglio Comunale può recepire carte dei diritti elaborate autonomamente da gruppi, associazioni o categorie di cittadini, anche se non riguardano questioni di competenza comunale. 2. L'approvazione del Consiglio impegna il Comune a seguire impostazioni, principi e finalità della carta nell'ambito dei principi e dei diritti riconosciuti nello statuto. ARTICOLO 54 Assemblea di partecipazione 1. E' istituita l'assemblea di partecipazione, strumento a disposizione dei cittadini per contribuire alla formazione di atti fondamentali o di indirizzo ovvero per sottoporre agli organi elettivi proposte su temi rilevanti per l'intera Comunità. 2. Gli atti su cui deve essere attivata la procedura della partecipazione sono elencati nel regolamento. 3. La convocazione dell'assemblea deve essere richiesta con petizione sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti nel territorio comunale salvo che non sia convocata dal Sindaco per effetto dell’art. 97 comma 3. 4. Il regolamento disciplina termini e modalità per l'esercizio del diritto alla partecipazione, basandosi sulle seguenti disposizioni: a) i cittadini debbono essere preventivamente informati, sotto la responsabilità del Sindaco, circa la volontà dell'organo comunale di adottare l'atto, nonché delle modalità per conoscerne il contenuto e per richiedere la partecipazione; b) l'atto non può essere adottato se non è trascorso un congruo periodo di tempo dalla pubblicazione degli avvisi, comunque non inferiore a 15 giorni, ovvero prima dello svolgimento dell'assemblea quando è richiesta. Sono fatti salvi i casi di documentata urgenza per l'assunzione delle decisioni; c) l'assemblea è convocata dal Presidente della Commissione Consiliare permanente o dal Sindaco, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della petizione ed è presieduta da chi l'ha convocata; d) quando l'assemblea è richiesta per sottoporre una proposta, questa deve essere chiaramente formulata nella petizione. Il Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, decide sulla sua ammissibilità e la trasmette all'organo competente affinché la esamini e provveda a convocare l'assemblea entro il termine di 90 giorni. In ogni caso in cui la proposta non è stata esaminata entro tale termine il Sindaco è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva. E' tenuto inoltre a convocare l'assemblea che deve svolgersi entro 15 giorni dalla seduta dell'organo; e) il giudizio di ammissibilità si basa sulla legittimità formale del contenuto della proposta rispetto alla legge ed all'ordinamento comunale. Il giudizio negativo non esclude la possibilità di convocare comunque l'assemblea; f) dello svolgimento dell'assemblea, del numero dei cittadini presenti, delle eventuali proposte emerse è redatto apposito verbale a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale o funzionario da lui delegato. I verbali sono consegnati al Sindaco o al Presidente della Commissione, i quali sono tenuti a darne comunicazione all'organo competente a decidere sull'atto o sulla proposta. ARTICOLO 55 Referendum 1. E' istituito il referendum per consentire ai cittadini di esprimere assenso o dissenso su atti adottati dal Consiglio Comunale ovvero su questioni su cui lo stesso organo non ha ancora assunto decisioni definitive. 2. Il referendum è proposto al Sindaco da almeno 150 cittadini residenti nel territorio comunale, i quali esprimono un Comitato promotore che definisce il quesito referendario che deve essere semplice, chiaro ed univoco. Sulla legittimità ed ammissibilità del referendum e sulla intelligibilità del quesito si pronuncia un Comitato di 3 garanti nominato di volta in volta dal Consiglio Comunale tramite sorteggio fra i segretari comunali in carica nei comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi. Il Comitato trasmette la sua decisione al Sindaco entro e non oltre 15 giorni dall'insediamento. 3. Il referendum può essere promosso dal Consiglio Comunale, come mezzo di consultazione generale, limitatamente a questioni oggetto di atti fondamentali o di indirizzo. La decisione è assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati. Lo stesso atto definisce il quesito referendario. Sulla legittimità del referendum e sulla intelligibilità del quesito si pronuncia il Segretario Comunale. 4. Il quesito referendario deve riguardare comunque materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione delle seguenti: a) modifiche dello statuto comunale; b) tributi comunali e tariffe dei servizi; c) organizzazione della struttura comunale; d) designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune; e) funzionamento degli organi elettivi; f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose. ARTICOLO 56 Raccolta delle firme ed indizione del referendum 1. Si può procedere alla raccolta delle firme in calce al referendum proposto dai cittadini solo dopo il pronunciamento sulla legittimità e ammissibilità del referendum e sulla intelligibilità del quesito. 2. La raccolta delle firme deve essere completata entro 30 giorni dalla data di notifica al comitato promotore della comunicazione di legittimità e ammissibilità di cui al comma 1. 3. Il referendum è indetto dal Sindaco quando siano state raccolte un numero di firme valide, autenticate ai sensi di legge, pari al dieci per cento degli elettori del Consiglio Comunale iscritti nelle liste al primo Gennaio dell'anno in cui è stata presentata la proposta. La validità delle firme è accertata con le modalità stabilite nel regolamento. Il referendum deve tenersi entro 180 giorni dalla data certa dell'atto che certifica la validità delle firme. 4. Per il referendum deciso dal Consiglio Comunale non si dà luogo alla raccolta delle firme. E' indetto dal Sindaco e deve tenersi entro 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato promosso. ARTICOLO 57 Validità del referendum. Diritto di voto 1. Il referendum è valido se partecipa al voto almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. 2. Possono partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali nonché i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età alla data del referendum, salvo il possesso degli altri requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali. 3. Nella stessa data possono essere sottoposti a votazione non più di 5 quesiti. Ogni scheda di votazione può contenere un solo quesito. 4. Le operazioni di voto si possono svolgere anche con sistemi elettronici, telematici o per corrispondenza secondo le modalità fissate nel regolamento. 5. Il quesito referendario si intende approvato se ottiene la maggioranza dei voti validi. ARTICOLO 58 Efficacia del referendum 1. Il Consiglio Comunale può non aderire al parere emerso dalla consultazione. La decisione di non aderire deve essere adeguatamente motivata ed è responsabilità del Sindaco renderla di pubblico dominio 2. Quando l'atto sottoposto a referendum non sia stato ancora eseguito o abbia una esecuzione continuata, frazionata o differita nel tempo, l'indizione del referendum sospende l'esecuzione dell'atto medesimo fino alla proclamazione del risultato. 3. Quando il referendum riguarda questioni non ancora decise, nel periodo fra l'indizione e la proclamazione del risultato non possono essere assunti atti che renderebbero vano il pronunciamento dei cittadini. 4. Costituiscono specifica deroga a quanto disposto nel secondo e terzo comma i casi in cui la sospensione degli effetti dell'atto o la sua mancata adozione determinano una violazione della legge o di diritti acquisiti ovvero un danno certo ed imminente all'ambiente, al patrimonio pubblico o alla proprietà privata. 5. Il referendum non ha luogo quando, pur essendo indetto, intervengono fatti nuovi o disposizioni tali da far venir meno l'utilità o il significato del pronunciamento dei cittadini. ARTICOLO 59 Limiti all'esercizio del referendum. Rinvio 1. Non può essere svolta più di una consultazione referendaria per anno solare. 2. Le operazioni di voto: a) si svolgono nell'arco di una Domenica; b) non possono svolgersi nei mesi di Gennaio, Febbraio, Luglio, Agosto e Dicembre; c) non possono svolgersi nei 180 giorni antecedenti l'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale o in concomitanza con altre consultazioni elettorali. 3. Il Regolamento disciplina ogni aspetto inerente la proposta, lo svolgimento, l'accertamento del diritto di voto, le modalità di votazione e l'efficacia del referendum consultivo. ARTICOLO 60 Istanze, petizioni, proposte 1. Le associazioni ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento, petizioni, per attivare l'iniziativa del Comune su questioni di interesse collettivo e proposte per avanzare ipotesi di lavoro o possibili soluzioni su aspetti specifici dell'attività amministrativa. 2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere esaminate secondo le procedure ed entro il termine fissato dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni. Il procedimento deve concludersi con una comunicazione scritta circa le decisioni adottate o che motivi il diniego.
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