<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Treviattiva: Statuto del Comune di Trevi
 

Area pubblica di civile confronto

@ treviattiva.it
 

 

ARTICOLO 31

Esercizio della delega

1. Entro i limiti fissati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, la delega del Sindaco per l'esercizio di proprie competenze può essere conferita in via generale o speciale. Il conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza al soggetto delegato. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

ARTICOLO 32

Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, sia reali che virtuali, sorti fra i responsabili dei servizi sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale. Se il conflitto riguarda anche il Segretario, esso è risolto dal Sindaco.

2. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, decidere sui conflitti di competenza fra gli organi elettivi e organismi o soggetti della struttura comunale ovvero fra gli organi elettivi e organismi o soggetti esterni al Comune ma da esso dipendenti o controllati.

3. Spetta al Sindaco risolvere i conflitti sorti fra Assessori per le funzioni ad essi attribuite.

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre i termini del conflitto all'organo competente a decidere, il quale assumerà le proprie determinazioni seguendo il procedimento stabilito dal regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 33

Competenze

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità.

2. E' organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed esercita le sue attribuzioni su tutta l'attività del Comune, nelle forme e nei modi fissati dalla legge e dai regolamenti.

3. La potestà regolamentare del Comune è riservata al Consiglio salvo che la legge non disponga altrimenti.

4. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri ed il loro stato giuridico, i casi di scioglimento e sospensione, così come i casi di rimozione e sospensione dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.

5. Il suo funzionamento interno, in tutti gli aspetti, è disciplinato da apposito regolamento.

6. E’ istituita la figura del presidente del consiglio.

ARTICOLO 34

Prima seduta del Consiglio appena eletto.

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, convocata entro il termine e nelle forme previste dalla legge, è presieduta dal Sindaco ed è riservata alla comunicazione relativa ai componenti della Giunta Comunale ed alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri assegnati; la seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data certa della richiesta sottoscritta dai consiglieri. Nell'ordine del giorno sono inserite le questioni indicate dai promotori.

ARTICOLO 35

Validità delle sedute. Votazioni

1. In prima convocazione la seduta del Consiglio è valida se interviene almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati. La presenza degli assessori non consiglieri non è computata ai fini della validità della seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge impone una maggioranza diversa.

2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

3. Le votazioni sono palesi ed hanno luogo per alzata di mano. Il regolamento stabilisce i casi in cui la votazione avviene a scrutinio segreto.

4. Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano coloro che si astengono. Nella votazione segreta le schede bianche non costituiscono astensione.

5. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 36

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'approvazione degli indirizzi generali di governo.

2. Le Commissioni hanno funzioni istruttorie e referenti su tutti i provvedimenti di competenza dell'organo. Attuando i poteri di controllo del Consiglio, le commissioni, nell'ambito delle competenze proprie, vigilano sull'attività amministrativa del Comune, degli uffici e dei servizi nonché sull'attività delle istituzioni di cui il Comune fa parte o da esso dipendenti o controllate.

3. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sulla loro attività.

4. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la composizione, il numero, l'organizzazione delle commissioni e le modalità per l'espletamento delle loro funzioni. Il numero delle commissioni permanenti non può essere superiore a quattro.

5. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto al suo interno con le modalità fissate dal regolamento.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, così come gli atti di competenza, salvo che il regolamento non disponga altrimenti.

ARTICOLO 37

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, piani e progetti ovvero per indagini su materie o affari di particolare e rilevante interesse. Nel provvedimento che istituisce la commissione viene stabilita la sua composizione, l'oggetto dell'incarico, il termine entro cui deve riferire al consiglio e viene individuato il coordinatore.

2. Composizione, funzionamento e competenze delle commissioni speciali sono disciplinate, in via generale, dal regolamento.

ARTICOLO 38

Gruppi Consiliari. Conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri eletti nella stessa lista formano un gruppo consiliare. Se in una lista è stato eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative del gruppo.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima seduta del consiglio appena eletto. In tutti i casi in cui non è ufficialmente individuato, si considera capogruppo il consigliere del gruppo più anziano d'età.

3. Per la loro attività i gruppi consiliari si avvalgono della segreteria generale e dispongono di locali e servizi.

4. La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi, dal Sindaco e dal presidente del consiglio che la presiede. Ha funzioni organizzative dei lavori del Consiglio Comunale. Svolge inoltre funzioni consultive su iniziativa del Sindaco.

5. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di costituzione e le prerogative dei gruppi consiliari nonché le competenze della conferenza dei capigruppo.

ARTICOLO 39

Nomine di competenza del Consiglio Comunale. Potere di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina di propri rappresentanti in seno ad enti, aziende ed istituzioni di cui il Comune fa parte, o da esso dipendenti o controllate, nei casi in cui è espressamente riservata al Consiglio stesso dalla legge.

2. Stabilisce i criteri sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni.

ARTICOLO 40

Prerogative e doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato e con piena libertà e responsabilità di opinione e di voto. Nei limiti stabiliti dalla legge, non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni. Assume la responsabilità legata all'espressione del voto. E' esente dalle responsabilità connesse ad un atto o provvedimento dell'organo di cui fa parte se ha espresso voto contrario o se ha chiesto espressamente che la sua diversa posizione sia inserita nel verbale.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il diritto dei consiglieri di:

a) esercitare l'iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio;

b) formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) ottenere dagli uffici del Comune, senza limiti o eccezioni, copie di atti, di documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni.

3. I Consiglieri hanno il dovere di:

a) mantenere il segreto d'ufficio sugli atti o affari di cui vengono a conoscenza, nei casi previsti dalla legge;

b) partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e degli organismi di cui fanno parte;

c) osservare con la massima fedeltà le disposizioni di legge tendenti a dichiarare pubblicamente la situazione patrimoniale dei cittadini che svolgono funzioni pubbliche.

4. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale è dichiarato decaduto. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Consiglio con le modalità stabilite nel regolamento.

ARTICOLO 41

Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei, compreso il vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta, cittadini non consiglieri comunali che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

L’articolo viene approvato con votazione unanime.

ARTICOLO 42

Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, compreso un vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il limite massimo di mandati consecutivi previsto dalla legge per il Sindaco vale anche per gli assessori.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla decisione.

ARTICOLO 43

Competenze generali

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali di governo nonché' nell'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso gli atti fondamentali.

2. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

3. Riferisce sulla propria attività' al Consiglio Comunale, con apposita relazione, in sede di approvazione del conto consuntivo. Costituiscono parti specifiche della relazione le valutazioni sullo  stato di attuazione del bilancio pluriennale, se adottato, e del programma delle opere pubbliche nonché le indicazioni relative al  piano dei servizi comunali.

4. Alla Giunta sono riservati tutti gli atti che, per disposizione di legge o dello statuto, non siano riservati alla competenza di altri organi o soggetti.

ARTICOLO 44

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Nell'ambito della delega conferita dal Sindaco gli assessori vigilano sull'andamento dei servizi, impartiscono direttive agli uffici, formulano proposte per l'attuazione dei programmi.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti e provvedimenti relativi alle loro specifiche deleghe.

4. L'assessore non consigliere esercita le sue funzioni con tutte le prerogative, diritti e responsabilità proprie della carica. Partecipa alle sedute della Giunta con diritto di voto. Può essere destinatario di deleghe. Partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con le stesse prerogative e doveri di ogni altro assessore o consigliere, escluso il diritto di voto.

ARTICOLO 45

Disposizioni generali

1. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Gli atti sono assunti validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale la proposta per cui ha votato il Sindaco.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco al quale spetta formare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vice Sindaco.

3. Le sedute non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.