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Area pubblica di civile confronto

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ARTICOLO 16

Lo sviluppo delle attività commerciali

1. Il complesso delle attività commerciali e dei punti di vendita costituisce la rete di distribuzione delle merci sul territorio. Il Comune, d'intesa con gli operatori del settore e con adeguate rappresentanze dei consumatori, opera affinché essa si qualifichi costantemente come sistema aperto ed interconnesso con altri territori, secondo una logica di libero scambio dei beni e come strumento per perseguire l'interesse pubblico di una efficace distribuzione delle merci.

2. La funzione primaria assicurata dal sistema distributivo è la tutela degli interessi del consumatore, offrendo ad esso opportunità di scelta, qualità dei prodotti e prezzi appropriati.

3. Il sistema distributivo si caratterizza per l’equilibrio fra forme di vendita di grande e piccola dimensione. Il Comune opera per l'integrazione fra le diverse forme di vendita e favorisce il raggruppamento e l'associazionismo fra piccole aziende commerciali.

ARTICOLO 17

Lo sviluppo del turismo

1. Il turismo costituisce occasione di incontro fra culture e tradizioni diverse e fattore di sviluppo economico.

2. Il Comune stimola il potenziamento, l'ordinata espansione e la qualificazione delle imprese, delle strutture e dei servizi legati al turismo per rendere possibile la piena conoscenza e fruizione, da parte degli ospiti della Comunità, del patrimonio storico e artistico e degli ambienti naturali propri del territorio. Incentiva la diffusione dell’ospitalità al turista nelle aziende agricole.

3. Promuove e favorisce iniziative culturali, editoriali ed artistiche atte a far conoscere le peculiarità del territorio in ambiti nazionali e internazionali.

4. La salvaguardia del patrimonio storico e culturale della Comunità costituisce principio e limite alla promozione ed allo sviluppo del turismo.

CAPO IV

I SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

ARTICOLO 18

I servizi pubblici locali

1. Il Comune garantisce la gestione di servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico ed il progresso civile della Comunità.

ARTICOLO 19

I servizi sociali

1. Il Comune promuove e favorisce servizi e forme di assistenza rivolte a persone o gruppi sociali esposti all' emarginazione, svolgendo un'azione di prevenzione, di superamento di condizioni di isolamento sociale o di degradamento umano e civile.

2. Quando l'espletamento di tali servizi richiede strutture e competenze professionali specifiche, la loro gestione è affidata al servizio sanitario pubblico ovvero ad una istituzione appositamente costituita.

CAPO V

LE ATTIVITA' NEI TEMPI NON DEDICATI AL LAVORO

ARTICOLO 20

Il lavoro volontario

1. Il Comune valorizza e sostiene il lavoro volontario nei settori della sicurezza civile ed ambientale e dei servizi sociali quando è prestato in forme organizzate con caratteri di continuità. Riconosce la funzione sociale del volontariato nelle iniziative con fini di assistenza e solidarietà, nella promozione della cultura, del turismo e dello sport.

2. Le organizzazioni o i singoli che offrono prestazioni al di fuori di un organico rapporto di lavoro, possono partecipare alla formazione degli indirizzi operativi ed alla gestione dell'attività in cui operano, nelle forme stabilite dalla normativa vigente e dagli atti che istituiscono o regolano il relativo servizio.

ARTICOLO 21

La promozione della cultura

1. Le attività culturali, esercitate sia da singoli che da forme associative, anche se non di livello professionale, costituiscono uno specifico apporto alla formazione della persona ed all'evoluzione della Comunità.

2. Il Comune promuove le attività culturali ed il pieno utilizzo delle strutture del territorio, quali il teatro Clitunno, anche in collaborazione con associazioni, soggetti privati ed istituzioni.

3. Anche in collaborazione con la scuola, incoraggia le attività finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del territorio nelle sue espressioni di storia, di arte, di movimenti e trasformazioni sociali, di costume e tradizioni.

4. Individua nei musei, nella pinacoteca e nelle biblioteche dei centri attivi di iniziativa e di promozione culturale.

ARTICOLO 22

La promozione delle attività sportive

1. Lo sport, soprattutto a livello dilettantistico, il turismo sociale, le attività ludiche ed espressive, favoriscono lo sviluppo psichico e fisico dell'individuo ed i rapporti interpersonali.

2. Il Comune promuove e favorisce l'espansione delle strutture sportive, garantendo un equilibrato sviluppo delle diverse discipline, e di quelle per le attività' non sportive esercitate collettivamente nel tempo libero. Assume iniziative perché possano essere utilizzate anche da persone disabili che possono sviluppare l'attività' motoria e la pratica sportiva.

3. La gestione delle strutture per lo sport ed il tempo libero di proprietà pubblica può essere affidata ad organismi sportivi o associazioni di utenti o anche ad altri soggetti privati, purché venga comunque salvaguardato il diritto di accesso per chiunque e l'uso pubblico. Il regolamento disciplina l'utilizzazione di tali strutture in qualunque forma e da chiunque siano gestite.

4. Centri di vita associata, circoli, associazioni, società e gruppi sportivi sono i diretti interlocutori del Comune per ciò che attiene lo sviluppo e la gestione delle attività individuate nel primo comma.

CAPO VI

I GIOVANI E LA TUTELA DEI VALORI

ARTICOLO 23

La condizione dei giovani

1. Il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, la formazione professionale, le libertà garantite dall’ordinamento, le attività culturali e sportive sono gli strumenti che consentono ai giovani di formarsi e di affermare la propria personalità e le proprie capacità nella vita collettiva

2. Il Comune opera per superare condizionamenti ed ostacoli che limitano, di fatto, il diritto dei giovani ad affermarsi. In particolare:

a) attua, per quanto di competenza, e sollecita negli altri soggetti pubblici e privati la massima trasparenza nelle procedure selettive per l'inserimento nel mondo del lavoro subordinato, in modo che questo avvenga sulla base del merito e dello stato di necessità. Assume iniziative per rendere di pubblico dominio le opportunità di lavoro;

b) in collaborazione con la scuola, associazioni ed istituzioni, promuove e favorisce scambi culturali e di conoscenze con giovani di altri territori in ambiti nazionali e internazionali;

c) promuove iniziative per diffondere la conoscenza della Costituzione italiana, dei valori e degli istituti della democrazia, dei diritti e dei doveri della persona nella società;

d) mette a loro disposizione spazi e strutture, appositamente dedicati, quando possono rappresentare un'ulteriore opportunità di espressione individuale e collettiva.

3. Il Comune raccoglie il contributo dei giovani per il migliore funzionamento del sistema democratico rappresentativo e per l'adeguamento delle regole della convivenza civile ai nuovi valori emergenti.

4. Affida ai giovani il compito di perpetuare e rinnovare i valori ed i principi posti a base dello statuto.

ARTICOLO 24

L'impegno contro la disgregazione

1. Nella sua funzione di primo rappresentante della Comunità, il Comune opera per contrastare i fenomeni e le tendenze che, secondo l'esperienza storica e la valutazione comune, portano alla disgregazione dei valori e delle regole della convivenza civile

2. Si oppone alla diffusione delle tossicodipendenze, rifiuta e denuncia la strumentalizzazione dei bisogni e la prevaricazione sui soggetti più deboli, combatte quei fenomeni che, in qualsiasi forma, si avvalgono dell'intimidazione e della paura per proteggere comportamenti criminosi.

3. Si oppone alla corruzione sotto qualsiasi forma si manifesti.

4. Condanna l'uso della violenza per l'affermazione delle idee. Favorisce la dialettica fra le diverse idealità e concezioni e tutela i diritti delle minoranze.

CAPO VII

GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL COMUNE

ARTICOLO 25

Limiti territoriali. Emigrazione. Gemellaggi

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono l'ambito entro cui il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che risiedono ed operano fuori dal territorio attraverso iniziative tese a mantenere il senso della Comunità, tutelare i loro interessi generali nel territorio d'origine, assisterli nelle loro esigenze nella Comunità in cui risiedono, consentire loro di esprimersi attraverso il voto nei referendum comunali.

3. Il Consiglio Comunale può attuare particolari intese con altre Comunità allo scopo di intrattenere rapporti culturali o realizzare scambi di conoscenze nello spirito della collaborazione e come contributo al progredire della convivenza fra i popoli.

ARTICOLO 26

Le peculiarità del territorio

1. I documenti ed i reperti archeologici che stabiliscono Trevi pagus umbro, poi municipio romano, gastaldato longobardo, libero comune operante in un territorio dai caratteristici elementi solennizzati dal fiume Clitunno e dalla via consolare Flaminia; la campagna nei suoi aspetti ambientali e produttivi; la vasta fascia collinare coperta da ulivi, importante fattore paesaggistico ed economico; le caratteristiche del centro storico, scandite da imponenti tratti delle mura urbiche d'epoca romana, e di alcuni centri frazionali; l'ambiente naturale incontaminato dei colli e delle montagne, rappresentano alcuni elementi che definiscono la storia e la cultura del territorio e della Comunità di Trevi.

2. Il Comune tutela e valorizza tali elementi come tratti della sua identità locale, il suo contributo ai valori di civiltà della gente umbra, il patrimonio della Comunità da trasmettere alle generazioni future.

ARTICOLO 27

La città ed i segni distintivi

1. Trevi si fregia del titolo di "Città" nel quale venne reintegrata in perpetuo da papa Pio VI con la bolla "Apostolicae Sedis" del 28 settembre 1784.

2. Il Consiglio Comunale può conferire particolari riconoscimenti, quali la cittadinanza onoraria, a singole personalità che si siano distinte per speciali contributi alla vita della Comunità o per particolari meriti culturali, scientifici, di lavoro o di solidarietà umana e civile.

3. Lo stemma di Trevi, di origine medioevale, reca una torre merlata alla guelfa, a tre palchi, finestrata, aperta.

4. Il gonfalone comunale, pure di antica origine, si presenta bipartito dall'alto nei colori rosso e verde, frangiato, con al centro l'arme della città con corona turrita sovrastante la scritta "Comune di Trevi".

5. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

6. La sede del Comune è posta nell'antico Palazzo Municipale, in Trevi capoluogo. Con atto del Consiglio Comunale la sede può essere trasferita e possono essere aperte sedi decentrate per specifiche funzioni o uffici.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 28

Gli organi del comune

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

ARTICOLO 29

Gli organi elettivi

1. Sono organi elettivi il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

2. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi. L'esercizio di tali funzioni deve tendere a realizzare un governo efficace ed efficiente della Comunità.

ARTICOLO 30

Riparto delle competenze

1. In applicazione dei principi della certezza della responsabilità operativa e funzionale del personale nella struttura comunale e della distinzione fra i poteri degli organi elettivi e le funzioni di gestione riservate al Segretario Comunale ed ai responsabili di servizio, il Comune attua le seguenti disposizioni:

a) nel regolamento del Consiglio Comunale sono individuati gli atti che, in osservanza della legge e dell'ordinamento comunale, costituiscono espressione dell'attività di indirizzo e controllo riservata al Consiglio stesso;

b) nel regolamento per il personale e l'organizzazione degli uffici e servizi comunali sono individuate le competenze riservate al Segretario ed ai responsabili di servizio in quanto responsabilità gestionali per attuare scelte e obiettivi fissati dagli organi elettivi. In via generale si osserva il principio per cui sono attribuite alla struttura le funzioni esecutive;

c) il documento programmatico relativo agli indirizzi generali di governo indica le funzioni relative a settori omogenei dell'attività del Comune assegnate ad ogni Assessore. Funzioni relative a progetti integrati o a materie particolarmente complesse possono essere assegnate a più Assessori congiuntamente, salvo ad individuare chi, fra essi, svolge il compito di coordinamento;

d) il Sindaco può delegare agli Assessori proprie competenze, comprese quelle di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti, organicamente connesse alle funzioni loro assegnate;

e) le funzioni attribuite al Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere oggetto di delega se ed in quanto è previsto dalla legge;

f) l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, riservati al Sindaco dalla legge, può essere delegata soltanto a chi lo sostituisce validamente in tutte le sue funzioni.