<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Treviattiva: Statuto del Comune di Trevi
 

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Città di Trevi

Statuto Revisione 2002

Testo degli articoli da uno a centosei approvato dal consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 2002.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI

CAPO I

LA COMUNITA', LO STATUTO, IL COMUNE

ARTICOLO 1

La Comunità

1. La Comunità di Trevi é formata dalle persone che risiedono stabilmente nel territorio comunale, da coloro che pur essendosi trasferiti all'estero mantengono legami con la Comunità di origine, da tutti coloro che, non essendo residenti, hanno interessi qualificati nell'ambito del territorio.

2. La Comunità è autonoma e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri disciplinati dallo statuto del Comune.

3. Lo statuto è la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e regola i procedimenti e la formazione degli atti e delle scelte secondo i principi della legalità, della rappresentatività e della partecipazione.

ARTICOLO 2

La Comunità nello Stato

1. Il patrimonio storico e culturale, le tradizioni civili e religiose della Comunità e le peculiarità del territorio costituiscono stimolo e fondamento all'azione del Comune per concorrere alla vita di uno Stato unito, libero e pacifico, ed alla collaborazione fra nazioni sovrane ispirata ai valori della pace e della solidarietà.

2. La pace e la libertà, in ogni loro manifestazione ed espressione, sono diritti fondamentali delle persone e dei popoli, in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie ed il totalitarismo come strumento di opp ressione.

3. Il Comune promuove iniziative di educazione alla pace rivolte soprattutto ai giovani. Valorizza ed accresce il contributo originale offerto alla causa della pace dai movimenti e dalle personalità laiche e religiose della terra umbra.

4. Le differenze fra le etnie, le Comunità ed i popoli costituiscono un valore fondamentale che concorre alla costruzione della società moderna.

ARTICOLO 3

Il Comune

1. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e culturale.

2. La consultazione e la partecipazione dei cittadini all’attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti ed alle informazioni del Comune, la comunicazione costante con la popolazione, il metodo della programmazione, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale.

3. Il Comune esercita la potestà regolamentare secondo i principi e le disposizioni fissate nello statuto. I regolamenti sono atti fondamentali e devono essere fra loro coordinati per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI NELLA COMUNITA'

ARTICOLO 4

I diritti delle persone

1. Tutti i membri della Comunità hanno pari dignità.

2. Il Comune concorre ad assicurare a ciascuno il godimento dei diritti individuali e collettivi, la fruizione dei servizi e la piena realizzazione della persona nel rispetto delle sue condizioni psichiche e fisiche.

3. Riconosce e tutela la famiglia naturale come nucleo fondamentale della società fondata sugli affetti. Promuove le iniziative idonee ad eliminare ostacoli o difficoltà di ordine economico, abitativo o sociale alla formazione di nuove famiglie. Tutela la figura della madre promuovendo anche una maggiore partecipazione delle associazioni famigliari e dei consultori. Riconosce l’essenzialità del lavoro domestico e casalingo, soprattutto quando rivolto alla cura dei figli, delle persone anziane, dei disabili e dei disadattati.

4. Riconosce particolare rilievo ai diritti dell’infanzia e dei minori. Riconosce e tutela il minore come pieno soggetto di diritti e promuove iniziative idonee a prevenire, rimuovere o reprimere ogni forma di violazione, di abuso o di sfruttamento lavorativo, sessuale, psichico o morale dell’infanzia.

5. Promuove la valorizzazione delle risorse intellettuali, umane e di esperienza delle persone anziane.

6. Promuove e garantisce, con i mezzi istituzionali di cui dispone, la piena e reale integrazione delle minoranze etniche e razziali nel tessuto sociale ed economico, nel pieno rispetto delle peculiarità, delle culture e dei credo religiosi propri di ciascuna di esse, su un piano di effettiva parità con tutti gli altri membri della Comunità.

7. Ripudia e si adopera a rimuovere e prevenire ogni forma di discriminazione morale, economica e sociale determinata da motivi politici, religiosi, razziali etnici o di orientamento sessuale, riconoscendo a ciascuno il diritto di esprimere liberamente la propria personalità ed il proprio pensiero, con l’unico limite del rispetto dei diritti inviolabili della persona, delle norme giuridiche e delle leggi del nostro ordinamento.

8. Riconosce nel lavoro una insostituibile funzione formativa ed un diritto che consente l'affermazione delle libertà costituzionali.

9. Svolge un ruolo attivo per garantire alle persone disabili ed a tutti coloro che versano in situazioni di emarginazione, la fruizione dei servizi ed il godimento delle migliori condizioni nella vita individuale e collettiva.

10. Concorre a ridefinire e coordinare i tempi del lavoro, dei servizi e degli uffici pubblici in modo che l’organizzazione e le esigenze della vita collettiva si sviluppino a misura di una dimensione più umana, nel rispetto del diritto di ognuno a migliorare le proprie condizioni di vita.

ARTICOLO 5

Il diritto ad un ambiente non degradato

1. Vivere in un ambiente non degradato è un diritto primario della persona e della Comunità.

2. Il Comune, sia con gli strumenti propri di gestione del territorio che con iniziative autonome, svolge un attivo e attento ruolo di impulso e controllo per il migliore equilibrio ambientale al fine di garantire una vita sana alle persone e la tutela delle specie animali e vegetali. Il rispetto degli animali e della natura è espressione e misura del grado di civiltà dell'uomo.

3. L'equilibrio ambientale è il punto più alto di integrazione fra le attività umane ed il complesso degli elementi che costituiscono l'ambiente esistente. Il Comune si dota di criteri e procedure di valutazione a cui sottoporre ogni intervento che possa produrre una modificazione dell’equilibrio a danno dell'ambiente.

4. Ogni cittadino ha il dovere di concorrere attivamente per garantire che lo sviluppo urbanistico e delle attività produttive sia compatibile con il complesso dei fattori ambientali.

5. La lesione del diritto ad un ambiente non degradato costituisce danno ambientale. Il Comune, con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento, esercita ogni possibile azione tesa a prevenire il danno ambientale e ad esigere il ristoro del danno avvenuto per ristabilire la situazione preesistente.

ARTICOLO 6

Il diritto alla salute

1. Il diritto alla salute è tutelato dai vari livelli del servizio sanitario nazionale e regionale.

2. Il Comune concorre a garantire il completo benessere psichico e fisico della persona attuando iniziative rivolte a verificare e tutelare la sicurezza e la salubrità nell'ambiente di vita e di lavoro, il mantenimento delle condizioni igieniche nei centri abitati, la permanenza degli equilibri ambientali.

3. Riconosce come primaria l'esigenza di prevenire la lesione del diritto alla salute e di tutelare particolari situazioni, quali la malattia, e stadi della vita quali la maternità,  la prima infanzia, la vecchiaia.

ARTICOLO 7

Il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente

1. Il diritto all'istruzione è proprio di ogni persona ed è affermato e tutelato dalla legge.

2. Il Comune concorre a rimuovere i condizionamenti di ordine economico, sociale e culturale che di fatto limitano o impediscono l'accesso ai vari gradi dell'istruzione, operando attivamente secondo i seguenti indirizzi:

a) collaborare con la scuola per l'aggiornamento e la qualificazione delle attività didattiche, l'utilizzo di nuove tecniche di apprendimento e per dotare l'attività scolastica di strutture ed attrezzature moderne ed efficienti;

b) attuare, anche d'intesa con i Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, l’Università degli studi o altri soggetti idonei, forme ed iniziative di educazione permanente rivolte alla generalità dei cittadini o a particolari categorie;

c) fornire ogni possibile assistenza ai ragazzi che hanno impedimenti per completare il ciclo della scuola dell'obbligo.

3. Attribuisce particolare rilievo alla formazione permanente ed all'aggiornamento e riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti ed autonomi, sia nei settori produttivi che nel settore terziario e dei servizi promuovendo e favorendo appositi corsi.

ARTICOLO 8

Il diritto alla pluralità

1. Ogni singolo membro della Comunità ed ogni forma associativa può contribuire con le sue idealità e competenze professionali e con le sue tradizioni al continuo processo di definizione dell’identità locale ed alla promozione del bene della Comunità, nel pieno rispetto delle altre idealità e tradizioni.

2. Il Comune riconosce la funzione ed il contributo originale delle forme associative, ferma restando la reciproca autonomia di azione e di giudizio.

ARTICOLO 9

Parità di opportunità

1. Le diversità fra le persone e fra i sessi costituiscono un valore ed una risorsa capace di arricchire la Comunità e di garantire che il singolo o un gruppo sociale possa contribuire al progresso collettivo.

2. Il Comune riconosce gli apporti che possono venire da singole soggettività' ed opera per rendere effettiva la definizione di pari opportunità fra gli uomini e le donne.

ARTICOLO 10

I doveri dei cittadini

1. Il primo dovere di ogni cittadino è di essere fedele alla Costituzione dello Stato, di osservare le sue leggi e lo statuto comunale.

2. L'appartenenza del singolo alla Comunità, i principi di giustizia sociale, di partecipazione democratica e di rispetto dell'ambiente, impongono  che l'interesse particolare debba essere fatto valere nel rispetto del bene comune.

3. I cittadini che sono impegnati in funzioni pubbliche debbono espletarle con onore, onestà, responsabilità e senso della Comunità.

4. Ogni cittadino deve contribuire alle spese del Comune, nei modi e nelle forme fissate dalla legge e nel rispetto del dettato costituzionale.

CAPO III

PRINCIPI NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 11

I principi nell'esercizio delle funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni stabilite dalla legge o delegate da altri soggetti istituzionali nel rispetto delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuando il principio della sussidarietà. Fra di esse hanno carattere primario quelle relative ai settori organici dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, dello sviluppo economico e dei servizi pubblici e sociali.

2. Tutte le funzioni sono esercitate nel rispetto delle garanzie fissate all'articolo 3 attraverso l'applicazione dei seguenti principi generali:

a) attuazione della massima trasparenza ed imparzialità nel procedimento decisionale;

b) separazione fra il momento della decisione degli organi elettivi e quello dell'attuazione affidata all'apparato tecnico-amministrativo o ad organismi di gestione esterni;

c) attuazione delle disposizioni di legge e di iniziative autonome per garantire ai cittadini l'informazione e la partecipazione al procedimento amministrativo;

d) responsabilizzazione degli uffici e dei singoli dipendenti, sia nella fase di formazione delle scelte che nell'attuazione del contenuto degli atti;

e) possibilità per ogni ufficio, nell'ambito della sua competenza e professionalità, di formulare proposte e di partecipare attivamente all'orientamento degli organi decisionali.

3. In applicazione delle disposizioni di legge, il Comune attua le semplificazioni dei procedimenti amministrativi. Nei procedimenti relativi all’ adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il Comune garantisce il diritto di partecipazione degli interessati con le modalità stabilite nel regolamento.

4. Il Comune promuove e partecipa alla definizione e realizzazione di accordi di programma e forme di cooperazione con la Regione, la Provincia ed altri Comuni o soggetti istituzionali sia per attuare progetti su un vasto ambito territoriale, sia per realizzazioni specifiche che contribuiscono ad un armonico sviluppo territoriale.

5. Attua gli istituti per la partecipazione e la consultazione definiti nel Titolo III.

6. Organizza forme di decentramento dei servizi generali quando se ne ricavi un significativo beneficio per i cittadini e non si aggravi in misura ingiustificata il costo della gestione complessiva.

ARTICOLO 12

Il principio della programmazione

1. Il Comune assume il principio della programmazione come metodo generale della propria azione di governo ed indirizza la sua organizzazione interna e l'uso delle risorse finanziarie secondo criteri idonei ad attuarlo.

2. Partecipa alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento dell'ente Regione ed alla definizione dei documenti programmatici di altri soggetti istituzionali di dimensione sovracomunale, perseguendo la valorizzazione delle potenzialità e delle vocazioni della Comunità locale, l'uso razionale e la tutela delle risorse ambientali e naturali del territorio comunale, considerandoli specifici apporti ad un equilibrato sviluppo della società regionale.

3. Acquisisce l'apporto delle rappresentanze sociali e dei soggetti istituzionali operanti nella Comunità per definire obiettivi e strumenti della programmazione e della pianificazione territoriale in ambito comunale. Promuove opportune forme di partecipazione per definire il proprio orientamento in ordine a documenti programmatici che si riferiscono a livelli sovracomunali.

4. Attua o consente sul proprio territorio gli interventi previsti da piani e programmi di enti sovracomunali secondo il principio della reciproca collaborazione e per concorrere a costruire il sistema coordinato delle autonomie locali.

ARTICOLO 13

Gli strumenti per la programmazione comunale

1. La relazione previsionale e programmatica ed il Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art. 84, sono gli strumenti tecnico contabili per indirizzare tutta l’attività del Comune secondo il principio della programmazione, fissano gli obiettivi da perseguire sulla base delle risorse disponibili nel rispetto dei piani e programmi di settore.

ARTICOLO 14

La pianificazione territoriale

1. Il territorio è la risorsa fondamentale della Comunità ed il suo uso è regolato da piani pluriennali finalizzati alla sua valorizzazione e tutela.

2. Gli strumenti urbanistici ed ogni forma di pianificazione territoriale, anche settoriale e specifica, devono tendere a realizzare la massima economia delle aree, la più razionale utilizzazione delle risorse e la massima produttività ed utilità delle infrastrutture. Agli stessi criteri devono ispirarsi i piani di iniziativa privata.

ARTICOLO 15

Lo sviluppo delle attività produttive

1. L'iniziativa imprenditoriale pubblica e privata costituisce un fattore di sviluppo economico.

2. Nei confronti delle attività produttive nell’agricoltura, nell'artigianato e nell'industria il Comune svolge una funzione di promozione ispirando la sua azione ai seguenti indirizzi:

a) perseguire la realizzazione di infrastrutture viarie per il rapido ed economico trasporto delle merci onde consentire collegamenti efficienti fra la regione e gli ambiti nazionali ed europei;

b) attuare iniziative di ricerca ad alto contenuto tecnico e scientifico, nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale, per definire le possibili linee di sviluppo che tengano conto delle potenzialità e delle vocazioni del territorio e per contribuire al continuo aggiornamento delle tecnologie del sistema produttivo e all’ampliamento dei mercati;

c) sostenere le attività agricole con la realizzazione di opere a carattere strutturale di uso collettivo, con incentivi e servizi a favore degli agricoltori, con iniziative per valorizzare le produzioni tipiche e per favorire la diffusione della cooperazione;

d) sostenere l'iniziativa imprenditoriale e le attività artigianali con realizzazioni e servizi specifici sul proprio territorio o su dimensione intercomunale ricercando la collaborazione delle istituzioni interessate;

e) favorire la diffusione della formazione professionale e di forme associative con fini imprenditoriali;

f) consentire l'insediamento di attività di produzione o di trasformazione sul territorio comunale compatibili con i fattori ambientali e favorire l'affermarsi di una cultura d'impresa attenta agli equilibri ecologici.